La dr.ssa G.N. di Agrigento è stata ammessa – senza borsa di studio – al corso di “Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche, Aziendali e Giuridiche – XXXVI Ciclo”.
Dopo l’iscrizione, una delle concorrenti – cui era stata originariamente assegnata la borsa di Studio – ha presentato la propria rinuncia.
Pertanto, la dottoressa G.N. ha chiesto l’assegnazione, a proprio favore, della suddetta borsa di studio, frattanto resasi disponibile.
Tuttavia, l’Università degli Studi Kore di Enna ha rigettato l’istanza della dottoranda, ritenendo insussistenti i presupposti per l’erogazione a suo favore della borsa di studio.
Pertanto, la giovane agrigentina – con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – ha proposto innanzi al TAR Sicilia Catania un ricorso volto all’annullamento dei provvedimenti con i quali era stata negata alla stessa l’assegnazione della borsa di studio.
In particolare, con il ricorso, gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia hanno sostenuto che non è affatto escluso o vietato lo scorrimento nella attribuzione della borsa di studio per rinuncia del precedente titolare, anzi tale scorrimento rappresenta applicazione di un principio generale operante nel caso di benefici assegnati mediante una graduatoria concorsuale.
Con il ricorso è stato, inoltre, evidenziato che esiste un vincolo di destinazione delle risorse destinate alle borse di studio, le quali – nel caso di rinuncia o decadenza dei precedenti assegnatari -devono essere utilizzate per gli stessi fini ossia per il finanziamento di dottorati di ricerca.
Il TAR Catania – condividendo le argomentazioni degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati, rilevando che nessuna norma prevede il divieto di “scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia di uno dei beneficiari” ed evidenziando come l’Università Kore non avesse esplicitato alcun elemento, in ipotesi ostativo, all’assegnazione della borsa di studio alla dottoressa agrigentina.
Al riguardo, il TAR Catania ha affermato che la “determinazione negativa circa la richiesta della ricorrente avrebbe potuto eventualmente riguardare condizioni soggettive (a solo tiolo esemplificativo, le condizioni reddituali dell’istante) o altre cause oggettive o comunque impedimenti” dei quali non si dà atto nel provvedimento impugnato.
Per effetto della suddetta sentenza, l’Università degli Studi “Kore” di Enna dovrà procedere all’assegnazione alla giovane agrigentina della borsa di studio, non sussistendo elementi ostativi all’erogazione della stessa.