La Regione Siciliana ha bandito un concorso per l’assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) volto al potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia di cui al DDG n. 5039 del 23 dicembre 2021. Di tali posti ben 334 sono relativi al profilo CPI –SML
Il bando di concorso, in particolare, ha previsto una prima preselezione dei candidati sulla base dei titoli posseduti, ed una successiva prova scritta per la quale è stata prevista, ai fini del superamento, una soglia minima di punteggio pari a 21 punti.
La dott.ssa P.S., residente a Favara, essendo in possesso di tutti i requisiti ed i titoli richiesti, ha presentato la propria domanda di partecipazione al concorso in parola con riferimento al Profilo Specialista mercato e servizi lavoro (SML).
Nel mese di maggio del 2022 si sono svolte le prove della procedura concorsuale, cui prendeva parte anche la dottoressa P.S..
La Commissione ha assegnato al compito della predetta concorrente un punteggio pari a 20,55, a fronte dei 21 punti richiesti per il superamento della prova scritta, e conseguentemente non l’ha inserita nell’elenco dei soggetti idonei.
La dott.ssa P.S., ritenendo erronea la valutazione della Commissione, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha proposto un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.
Con il suddetto ricorso, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia, rilevando l’erroneità della valutazione data dalla Commissione di concorso ad alcune risposte fornite dalla candidata a taluni dei quesiti a risposta multipla sottoposti alla stessa, hanno richiesto al Giudice l’emanazione di un provvedimento cautelare volto a sospendere gli effetti degli atti impugnati.
Con apposito provvedimento, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede Consultiva, condividendo le tesi sostenute dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia, ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di sospensione, rilevando come l’esecuzione del provvedimento impugnato potrebbe cagionare alla candidata un pregiudizio grave ed irreparabile in quanto “nelle more del giudizio di merito si consoliderebbe la posizione dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, anche in ordine all’assegnazione delle sedi”.
Per effetto di tale pronuncia la Regione non potrà provvedere all’assegnazione delle sedi senza tenere conto della posizione della dott.ssa P.S.