Una ditta, al fine di eseguire dei lavori di demolizione e ricostruzione, con ampliamento, di un fabbricato per civile abitazione, ubicato ad Agrigento, nei pressi della località balneare di San Leone, presentava al Comune di Agrigento specifica richiesta di rilascio della concessione edilizia. A fonte dell’ istanza l’Amministrazione comunale, dopo aver effettuato i controlli prescritti, concedeva il titolo edilizio che permetteva alla ditta di poter iniziare i lavori di ristrutturazione. Tuttavia, durante l’esecuzione delle opere, l’ente adottava un’ordinanza di sospensione, a causa di “difformità rispetto al progetto originario.” La ditta ha presentato all’Amministrazione comunale una relazione tecnica predisposta dal Direttore dei lavori per evidenziare gli errori in cui erroneamente erano incorsi i tecnici comunali durante il sopralluogo. In ragione di quanto illustrato nella relazione tecnica, il Comune di Agrigento rivedeva la propria posizione e consentiva la prosecuzione dei lavori. Tuttavia, ritenendo sussistenti alcune variazioni progettuali non essenziali, ma comunque sanzionabili, infliggeva alla ditta una sanzione pecuniaria pari 14mila e 65 euro per abusi edilizi. Contro il provvedimento, la ditta ha deciso di agire in giudizio innanzi al TAR –Palermo, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino (nella foto) e Lucia Alfieri, al fine di ottenere l’annullamento della sanzione pecuniaria. Nel corso del giudizio, Rubino e Alfieri hanno dimostrato la liceità dei lavori realizzati in ordine al rispetto dei confini ed in particolare rilevavano come “le difformità riscontrate dai tecnici comunali dovevano considerarsi rientranti nella “tolleranza di cantiere” e, dunque, non potevano essere equiparate a delle difformità sanzionabili. Ed ancora, i legali hanno evidenziato “l’arbitrarietà dell’agire dell’Amministrazione comunale, che illegittimamente aveva applicato la sanzione pecuniaria, per abusi edilizi, a fronte del solo verbale di sopralluogo, il quale, per di più, era stato smentito dalle risultanze della relazione tecnica di parte”. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha accolto l’istanza cautelare proposta ed infine con sentenza, condividendo le argomentazioni sostenute dei legali, ha rilevato che il progetto di ristrutturazione era stato eseguito nel rispetto delle misure asserite ed entro il limite della “tolleranza di cantiere” e, pertanto, ha accolto il ricorso proposto dalla ditta annullando la sanzione. Conseguentemente, per effetto della detta sentenza nessuna somma dovrà essere corrisposta al Comune di Agrigento.