Anche per il C.G.A. è legittima l’aggiudicazione dell’appalto alla Concordia s.r.l. per la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Agrigento.
Il Comune di Agrigento aveva indetto una gara di appalto per fornitura del “servizio di tumulazione, inumazione, esumazione, traslazione, estumulazione presso i civici cimiteri di Bonamorone, Piano Gatta, Montaperto e Giardina Gallotti e servizio di pulizia e giardinaggio presso i suddetti cimiteri”, per la durata di 365 giorni, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso.
Alla procedura di gara prendevano parte tre concorrenti, una delle quali veniva esclusa a seguito dell’esame della documentazione amministrativa.
Pertanto, veniva dichiarata provvisoriamente aggiudicataria la società Concordia s.r.l., avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. La suddetta aggiudicazione veniva successivamente resa definitiva, cosicchè la Cooperativa sociale Barbara B s.c.s., classificatasi al secondo ed ultimo posto, proponeva un ricorso innanzi il TAR Palermo.
La Cooperativa, in particolare, con il ricorso impugnava il provvedimento di aggiudicazione di gara in favore della Concordia s.r.l..
Nel giudizio proposto dalla Cooperativa Barbara, si costituiva la Concordia s.r.l., con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Vincenzo Airò e Lucia Alfieri, i quali hanno chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.
Il TAR, condividendo le argomentazioni difensive proposte dagli avvocati Rubino, Airò ed Alfieri, ha respinto tutti i motivi di ricorso con sentenza in forma semplificata.
Cionondimeno, la Cooperativa Barbara impugnava la sentenza resa dal T.A.R. Palermo, criticando l’impianto motivazionale della sentenza.
Anche nel giudizio di appello, celebratosi innanzi il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, si costituiva la Concordia s.r.l., assistita dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza e Lucia Alfieri, i quali hanno rilevato l’infondatezza del ricorso in appello proposto dalla Cooperativa Barbara.
In particolare, gli avvocati Rubino, Valenza e Alfieri hanno rilevato che, è stato ampiamente provato come la Concordia avesse tutti i requisiti previsti dal bando di gara oltre ad aver indicato nella propria offerta tutte le voci di costo dei servizi da espletare, e pertanto come fosse da ritenere pienamente legittima l’aggiudicazione della gara da parte della Concordia s.r.l..
Inoltre, la Cooperativa Barbara ha censurato la sentenza resa dal TAR Palermo, nella parte in cui il collegio giudicante non ha valutato le argomentazioni difensive, proposte dalla stessa, in ordine alla difformità della documentazione depositata agli atti del giudizio dalla Concordia e dal Comune di Agrigento in sede di accesso.
Sul punto, nel corso del giudizio è stato chiarito che, il documento erroneamente inviato dalla stazione appaltante in sede di accesso agli atti era l’offerta generata dal sistema informatico, mentre il documento prodotto nel corso del giudizio era l’offerta che la Concordia aveva presentato in sede di gara.
La censura proposta con l’appello della Cooperativa non ha, però, colto nel segno, e pertanto il relativo motivo è stato rigettato dal CGA.
Pertanto, anche i giudici del C.G.A., condividendo le argomentazioni difensive proposte dagli avvocati Rubino, Valenza ed Alfieri, hanno respinto l’appello e condannato la Cooperativa Barbara al pagamento delle spese di lite.
Per l’effetto della suddetta sentenza, il comune di Agrigento potrà dare esecuzione al contratto con la Concordia s.r.l., che, dal conto suo, potrà continuare ad occuparsi dei servizi cimiteriali previsti dal bando di gara.