La dott.ssa M.M. – di Palermo – vincitrice del concorso per funzionario del Ministero della Giustizia, a causa di alcuni errori nella valutazione dei titoli, veniva assegnata a prestare servizio in Sardegna.
In particolare, la commissione d’esame non attribuiva alla candidata palermitana l’ulteriore punteggio, previsto dal bando, per aver svolto il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all’art. 73 del D.L. 69/2013. Sicché, la candidata veniva collocata in fondo alla graduatoria di merito e, per l’effetto, assegnata a prestare servizio lontano dalla propria residenza in Sicilia.
La giovane candidata, ritenendo ingiusto il punteggio attribuitole dalla commissione del concorso, si rivolgeva agli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia al fine di chiedere giustizia e riparare al torto subìto.
In prima battuta, il T.A.R. Lazio respingeva il ricorso proposto ed allora, prontamente, gli avvocati Rubino e Impiduglia proponevano appello innanzi il Consiglio di Stato, chiedendo la riforma, previa sospensione, degli effetti della sentenza di primo grado
Con decreto presidenziale, confermato in sede collegiale, il Consiglio di Stato, ritenendo fondato ad un primo esame l’appello proposto dagli avvocati Rubino e Impiduglia e che, nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti dalla fattispecie, deve ritenersi prevalente quello al mantenimento della res adhuc integra, evitando che l’appellante possa subire un radicale cambiamento della propria vita, ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia della sentenza resa in primo grado dal TAR.
Conseguentemente, per effetto della decisione cautelare resa dal Consiglio di Stato, la dr.ssa M.M. non dovrà prendere servizio in Sardegna.