La società F. s.r.l. aveva impugnato innanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo gli atti con cui il Comune di Palermo aveva assentito la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti in favore della società GP s.r.l. lungo Viale Regione Siciliana a Palermo.
In particolare, con il ricorso proposto la società F. s.r.l. lamentava l’illegittimità del permesso rilasciato dal Comune di Palermo, in quanto, avendo stipulato un patto di opzione per l’acquisto di appezzamenti di terreno per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nella medesima viale Regione Siciliana, si sarebbe verificata una sovrapposizione di impianti nella medesima area commerciale.
Il T.A.R. Sicilia – Palermo, con sentenza del 18 maggio 2020 dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla società F. s.r.l., la quale proponeva appello avverso la suddetta sentenza innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
La G.P. s.r.l., si costituiva in giudizio con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, chiedendo il rigetto dell’appello proposto e la conferma della sentenza di primo grado che, come detto, aveva confermato la legittimità degli atti adottati dal Comune di Palermo.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, all’esito del giudizio che ha visto contrapporsi le due società, con sentenza del 7 novembre 2022 ha respinto l’appello proposto dalla F. s.r.l. poiché è stato ritenuto infondato, condannando anche al pagamento delle spese giudiziali.
In particolare, il C.G.A., condividendo le tesi difensive degli avv.ti Rubino ed Alfieri ha avuto modo di affermare che il criterio della vicinitas, che abilita l’imprenditore commerciale concorrente all’impugnazione di titoli edilizi e autorizzativi con riferimento alla nozione di unicità o identità del bacino d’utenza, postula la rigorosa dimostrazione di un reale pregiudizio che venga a derivare dalla realizzazione dell’intervento assentito, specificando con riferimento alla situazione concreta e fattuale come, perché, ed in quale misura il provvedimento autorizzatorio incida la posizione sostanziale dedotta in causa, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale.
Tali circostanze non sono state riscontrate dai Giudici amministrativi, i quali, di contro, hanno evidenziato che l’impianto che la società F. s.r.l. avrebbe voluto realizzare non solo non è attivo, ma per di più la relativa richiesta di realizzazione è stata oggetto di diniego da parte del Comune di Palermo, con la conseguenza che non sussiste alcuna attuale vicinanza tra gli impianti delle due società, tale da poter individuare un medesimo bacino di utenza; per altro il C.G.A. ha rilevato che gli impianti della società G.P. s.r.l. afferiscono ad un’area territoriale talmente vasta da escludere in nuce la presenza delle condizioni soggettive che avrebbero potuto legittimare l’azione promossa dalla società F. s.r.l..
Pertanto, per effetto della sentenza resa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa la società G.P. s.r.l. potrà continuare ad esercitare l’attività svolta presso l’impianto di distribuzione in viale Regione Siciliana, mentre la società F. s.r.l. dovrà corrispondere le spese di giudizio.