Una giovane laureata di anni 29 residente a Palermo -G.P.- partecipava al
concorso pubblico per titoli ed esami, volto alla copertura di 1.858 posti per
consulenti alla protezione sociale, bandito dall’I.N.P.S. nell’ottobre del 2020.
Il suddetto concorso prevedeva lo svolgimento di una prova preselettiva, due
prove scritte e una prova orale finale. La Dott.ssa G.P., avendo superato la
prova preselettiva, veniva ammessa alla prima delle due prove scritte, tuttavia,
nel giorno immediatamente precedente alle date di svolgimento della suddetta
prova, la candidata accusava dei sintomi riconducibili alla malattia del Covid-
19. Ed in effetti, a seguito di un esame tramite tampone antigenico, la stessa
risultava positiva al Covid-19.
Visto il proprio stato di salute, alla concorrente risultava impossibile recarsi a
Roma per l’espletamento della prova d’esame in parola, pertanto, con PEC
inviata all’I.N.P.S., la stessa richiedeva il differimento della propria prova
scritta, allegando anche la documentazione medica comprovante la sua
positività al Covid-19.
Tuttavia, l’I.N.P.S., sempre a mezzo PEC, rigettava la richiesta di differimento
inviata dalla Dott.ssa G.P., informandola che “ non sono previste date
suppletive per le prove concorsuali in esame ”.
In seguito alle succitate determinazioni prese dall’I.N.P.S., la dott.ssa G.P. non
ha potuto partecipare alla prima prova scritta, e per tale mancata
partecipazione, la stessa si è vista esclusa dal concorso in parola. Alla luce di
tale estromissione la concorrente, difesa dagli Avv.ti Girolamo Rubino e
Giuseppe Impiduglia, ha impugnato innanzi al T.A.R. Lazio gli atti del
suddetto ricorso. In particolare gli Avv.ti Rubino e Impiduglia, hanno dedotto
l’illogicità e l’irragionevolezza della mancata previsione da parte dell’I.N.P.S.
di prove suppletive idonee a garantire la partecipazione al concorso, anche per
quei candidati sottoposti ad isolamento domiciliare in ragione della loro
positività al Covid-19. Com’è noto infatti, i soggetti positivi al Covid-19 al fine
di evitare la possibile diffusione della malattia, sono tenuti per legge a porsi in
isolamento domiciliare e a rispettare specifiche condotte di prevenzione del
tutto incompatibili con l’utilizzo di mezzi pubblici o con la partecipazione ad
una prova concorsuale.
Con Ordinanza del 08.09.2022, il T.A.R. Lazio, in accoglimento della
domanda cautelare proposta dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia, ha disatteso la
tesi difensiva dell’I.N.P.S., ritenendo che la cessazione dello stato di
emergenza inerente alla pandemia da Sars-Cov2, non faccia venir meno
l’obbligo delle Amministrazioni di disporre delle prove suppletive per i
soggetti sintomatici o accertatamente positivi al Covid-19.
Dunque, per l’effetto della succitata ordinanza, la dott.ssa G.P. potrà svolgere
la prova d’esame a cui non ha potuto partecipare in ragione della propria
positività al Covid-19.