Come è noto, l’anno 2020 è stato caratterizzato (ad eccezione delle prestazioni rese dai laboratori di analisi e radiologi) da una riduzione del numero di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate, conseguente alla diminuzione della domanda da parte dei pazienti che, per timore del contagio hanno gradualmente limitato la frequentazione delle strutture sanitarie, sia pubbliche che private, con il conseguente incremento delle liste di attesa e della domanda di prestazioni per l’anno 2021 .
Pertanto, nel 2021, al fine di sopperire alle carenze nell’erogazione delle prestazioni delle strutture pubbliche, impegnate prioritariamente al contrasto all’ emergenza Covid- 19, le strutture specialistiche ambulatoriali private hanno contribuito – erogando numeroso prestazioni ambulatoriali – a ridurre le liste d’attesa e a fronteggiare richieste di cure dei pazienti No-Covid-19.
Alla luce di tali circostanze. l’Assessorato della Salute con appositi Decreti Assessoriali ha, tra l’altro, previsto di assegnare agli studi radiologici e ai laboratori di analisi – per gli anni 2020 e 2021 – un budget pari alle prestazioni erogate, anche ove nettamente superiori al cosiddetto budget storico (ossia al budget assegnato negli anni precedenti).
Il Sindacato Branche a Visita – con ricorso proposto innanzi al TAR Palermo – ha contestato i provvedimenti di determinazione degli aggregati di spesa e di individuazione dei criteri per l’assegnazione dei budget.
Tali provvedimenti sono stati impugnati anche laddove – con riferimento agli anni 2020-2021 – non prevedono l’erogazione della cosiddetta indennità di funzione (ossia una misura volta al ristoro delle strutture ambulatoriali e pari al budget 2019).
Con il ricorso, il Sindacato Branche a Visita ha in particolare sostenuto che, nel determinare l’aggregato di spesa, l’Assessorato avrebbe dovuto prevedere esclusivamente le risorse necessarie a pagare (a tutte le strutture) la suddetta indennità di funzione e non le maggiori prestazioni erogate.
I titolari di numerosi laboratori di analisi e studi radiologici delle provincie di Palermo, Agrigento, Messina, Caltanissetta e Trapani si sono opposti a tale ricorso con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Impiduglia e Girolamo Rubino.
Con apposito atto di intervento in giudizio, gli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per un vizio di notifica e per il difetto di legittimazione di SBV.
Inoltre, con l’atto di intervento, è stato rilevato come l’accoglimento del ricorso proposto da SBV (nella parte relativi ai budget 2020 e 2021) finirebbe, da un lato, per penalizzare irragionevolmente le strutture che, con il loro impegno, hanno consentito la riduzione delle liste d’attesa e hanno fatto fronte al minor numero di prestazione erogate dal settore pubblico; dall’altro lato finirebbe per favorire le strutture che – per ragiono non direttamente connesse all’emergenza epidemiologica da covid 19 – hanno prestato un numero esiguo di prestazioni.
Il T.A.R. Palermo, Prima Sezione – Presidente dott. Salvatore Veneziano, Relatore dott.ssa Anna Pignataro – “in disparte le preliminari questioni in rito”- ha ritenuto non fondata la richiesta dei ricorrenti volta alla sospensione cautelare del Decreto Assessoriale
Il TAR Palermo ha anche condannato i ricorrenti al pagamento delle spese legali.
Per effetto della suddetta pronuncia nessun ulteriore ostacolo sussiste per l’assegnazione (da parte delle ASP) ai laboratori di analisi e agli studi radiologici del budget spettante per il 2020 e il 2021.