Il Tar ha dichiarato non ammissibile il ricorso proposto dal Comune di Agrigento contro la decisione del ministero alle Politiche sociali di revocare il finanziamento statale di oltre 130mila euro utilizzato dal Comune per l’acquisto di auto Suv (120mila euro) e di 9 computer portatili (11mila euro) per – si legge nella revoca del finanziamento – “non precisate attività diurne estive a carattere educativo e ludico-ricreativo”. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, appartenendo la cognizione della controversia al giudice ordinario presso il quale il processo può essere riproposto entro il termine decadenziale di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza appena emessa”.