Dopo un lungo e articolato contenzioso il TAR Palermo rigetta il ricorso del Comune di Terrasini e acconsente alla realizzazione dell’impianto di compostaggio proposto dalla C.F. Edilambiente difesa dagli Avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’.
Con istanza del 2015 la C.F. Edilambiente s.r.l. ha chiesto il rilascio dell’Autorizzazione unica regionale per la realizzazione e la gestione, di un “Impianto di produzione di compost di qualità e stoccaggio di rifiuti non pericolosi” da ubicare nel territorio comunale di Terrasini nella contrada Paterna.
L’impianto era stato autorizzato con D.A. n. 420/GAB del 13/12/2016 dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente e D.A. 744 del 17 luglio 2018 dell’Assessorato dell’Energia e dei servizi di Pubblica utilità.
Malgrado la rilevanza strategica dell’impianto in questione, inserito all’interno del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, il Comune di Terrasini aveva promosso ricorso innanzi al TAR Palermo per chiedere l’annullamento dei provvedimenti di autorizzazione dell’impianto.
Il TAR Palermo con pronuncia del 2019, poi confermata dal CGA in appello, aveva accolto il ricorso del Comune di Terrasini rilevando alcuni vizi invalidanti il progetto assentito dall’Amministrazione regionale ed in particolare che l’impianto di compostaggio ricadeva in parte entro la fascia di inedificabilità di 60 mt dal confine autostradale e che l’autorizzazione unica sarebbe stata rilasciata sulla base di un provvedimento di esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. illegittimo per difetto d’istruttoria, carenza di motivazione e violazione del principio di precauzione.
L’Annullamento dei predetti provvedimenti, tuttavia, faceva salva la possibilità per l’Amministrazione regionale della riedizione del potere al fine di assentire il progetto di che trattasi nel rispetto dei pronunciamenti del Giudice Amministrativo.
Pertanto, la C.F. Edilambente, ha formalmente invitato l’Amministrazione regionale a riattivare l’iter amministrativo necessario per il rilascio di una nuova autorizzazione unica rispetto all’istanza presentata nel lontano 2015, chiarendo che tutti i vizi delle precedenti autorizzazioni erano superabili con una semplice riduzione del piazzale esterno ed una nuova valutazione istruttoria che tenesse conto delle criticità riscontrate dal Giudice Amministrativo.
In un primo momento, l’Amministrazione regionale, si è limitata a ritenere non accoglibile la richiesta della Società ritenendo che fosse necessario riattivare da principio tutto l’iter autorizzatorio con la presentazione di un nuovo progetto.
Al fine di scongiurare l’avvio di un nuovo e lungo iter amministrativo, la C.F. Edilambiente, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’, ha proposto ricorso al TAR Palermo per ottenere la riapertura dell’iter istruttorio, senza la necessità di ricominciare da capo il procedimento autorizzatorio.
Il TAR Palermo, in accoglimento del ricorso della C.F. Edilambiente ha affermato che, anche in applicazione dell’art. 21-decies della L.241/90, e data la scarsa incidenza delle modifiche progettuali apportate, costituenti nella mera riduzione del piazzale esterno che ricadeva nella fascia di rispetto autostradale, non fosse legittima la posizione dell’Amministrazione regionale secondo la quale era necessaria la presentazione di una nuova istanza, anziché fare salva l’istruttoria non intaccata dalle precedenti decisioni giudiziali.
In esecuzione della pronuncia del TAR Palermo, ottenuta dagli avv.ti Rubino e Airo’, l’Amministrazione regionale ha riattivato il procedimento autorizzatorio.
Nell’ambito di tale nuova fase procedimentale, la Commissione Tecnica Specialistica dell’ARTA, tenendo conto delle integrazioni apportate dalla Ditta proponente e ritenendo superati i motivi che avevano portato alla precedente bocciatura, ha ritenuto il progetto nuovamente assentibile, senza la necessità della procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale).
Con D.R.S. del marzo 2021, l’ARTA ha così adottato un nuovo provvedimento di esclusione dell’impianto dalla procedura di VIA.
Il Comune di Terrasini, con il patrocinio dell’Avvocato Francesco Stallone, ha proposto nuovamente ricorso innanzi al TAR Palermo, adducendone l’illegittimità del provvedimento di esclusione della VIA per gli stessi motivi dedotti in precedenza ivi compresa la presunta violazione della fascia di rispetto del vincolo autostradale.
La CF. Edilambiente, con il patrocinio degli Avv.ti Rubino e Airo’, si è costituita in giudizio per resistete alla nuova impugnativa promossa dal Comune di Terrasini.
L’Amministrazione regionale, si è costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocato dello Stato Lidia La Rocca.
Nelle more del giudizio il TAR Palermo ha ritenuto indispensabile disporre una CTU al fine di verificare l’effettivo rispetto della distanza intercorrente tra l’impianto ed il confine autostradale.
Frattanto il Comune di Terrasini ha proposto,nel medesimo giudizio, motivi aggiunti rispetto al provvedimento autorizzatorio rilasciato anche dall’Assessorato dell’Energia e dei servizi di Pubblica utilità.
In esito alle risultanze della CTU e del rilievo eseguito sui luoghi, gli avvocati Rubino e Airo’ hanno sostenuto che il progetto approvato alla C.F. Edilambiente, sarà realizzato interamente al di fuori della fascia di rispetto dal confine autostradale e che tutte le lavorazioni saranno poste oltre tale limite, così come previsto dalle autorizzazioni. Inoltre, i legali dell’Impresa hanno chiarito che l’impianto, per come approvato, non determina alcun possibile impatto ambientale tale da richiedere l’espletamento della procedura di VIA, atteso che è destinato a trattare rifiuti non pericolosi ed è finalizzato alla trasformazione della frazione umida in compost di qualità.
In accoglimento delle difese e delle argomentazioni sugli esiti della CTU degli Avv.ti Rubino e Airo’, nonché di quelle dell’Avvocato dello Stato Lidia La Rocca, il TAR Palermo ha rigettato il ricorso del Comune di Terrasini ritenendo infondate tutte le censure dallo stesso promosse e l’assenza di possibili impatti nocivi sulla salute dei cittadini.
In particolare il TAR Palermo, ha affermato che “risulta ictu oculi evidente, dall’esame delle tre elaborazioni grafiche (i.e. sovrapposizioni) presentate dal C.T.U., che la linea del lato dell’impianto più vicino al confine autostradale si trova ad una distanza pressoché pari ai 60 metri di cui al vincolo suddetto, tenuto in debito conto sia il margine di tolleranza di cantiere da applicare nella fase esecutiva (2% delle misure progettuali di cui all’art. 34-bis, comma 1, del D.P.R. 380/2001) sia l’inevitabile approssimazione delle misurazioni e delle elaborazioni grafiche svolte anche dallo stesso tecnico d’ufficio”.
Ed ancora, rispetto alla esclusione del progetto dalla procedura di VIA, denunciata dal Comune, il TAR Palermo ha rilevato che “ In relazione, infatti, alla censura … con cui il Comune di Terrasini ritiene che comunque il progetto della controinteressata non potesse essere escluso dalla valutazione di VIA per la presunta esistenza di effetti nocivi sull’ambiente, questa deve essere respinta agli esiti della nuova istruttoria condotta dall’ARTA che ha portato ad escludere possibili impatti negativi per l’ambiente.
Invero, oltre ad una generale vaghezza della doglianza che non spiega quali sarebbero gli impatti significativi potenziali rispetto alle diverse componenti ambientali interessate, il Collegio osserva che la CTS ha evidenziato che la Edilambiente, rispetto al progetto in prima battuta presentato nel 2015, ha eliminato dall’elenco dei rifiuti ammessi all’impianto alcuni ritenuti potenzialmente nocivi, mentre il deposito preliminare è stato limitato solo a rifiuti non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata (plastica, vetro, carta e cartone e metalli) in vista di essere smaltiti in impianti appositi.”.
Per effetto della pronuncia del TAR Palermo, la CF. Edilambiente dopo un lungo percorso avviato nel 2015, potrà realizzare l’impianto di compostaggio.