La sig.ra T.E. è proprietaria di un’unità immobiliare sita in Agrigento, all’interno del perimetro del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Agrigento.
Nel 2014, durante l’esecuzione di lavori di ripristino, regolarmente assentiti dal Comune di Agrigento, l’immobile è crollato.
Successivamente, il Comune di Agrigento con permesso di costruire del luglio 2021, ha approvato il progetto di fedele ricostruzione dell’immobile crollato, consentendo, tra l’altro, il miglioramento delle strutture portanti da realizzarsi in cemento armato.
Per la tipologia di intervento, il Comune di Agrigento, alla luce della normativa vigente aveva ritenuto che l’intervento in questione, ai sensi del D.P.R. 31/2017 non rientrasse tra quelli soggetti a preventivo parere da parte della Soprintendenza.
Nel corso dei lavori, tuttavia, a seguito di un esposto, il Comune di Agrigento ha sospeso i lavori ritenendo opportuno di dover acquisire il parere della competente Soprintendenza.
La Soprintendenza di Agrigento, nel mese di gennaio 2022 , sulla richiesta del Comune di Agrigento, ha espresso parere negativo ritenendo che l’intervento proposto, nella parte in cui prevede una modifica delle strutture portanti dell’edificio, sarebbe risultato in contrasto con l’art. 16 delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del Piano Particolareggiato del Centro storico (P.P.C.S.) del Comune di Agrigento, secondo il quale sarebbe consentita la demolizione e ricostruzione soltanto “con l’uso di tecnologie analoghe al preesistente”.
A seguito del parere della Soprintendenza, il Comune di Agrigento oltre a confermare la sospensione dei lavori, ha disposto la revoca dei titoli edilizi rilasciati in precedenza ed ha intimato l’integrale demolizione delle opere realizzate.
A questo punto, la sig.ra T.E. con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’ ha proposto ricorso innanzi al TAR Palermo deducendo diversi motivi di censura rispetto all’operato del Comune e della Soprintendenza di Agrigento.
In particolare, gli Avv.ti Rubino e Airo’, oltre a contestare la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale e le regole che disciplinano il potere di autotutela in tema di titoli edilizi, hanno censurato nel merito il parere della Soprintendenza di Agrigento rilevando come fosse frutto di una lettura erronea delle disposizioni del P.P. del Centro Storico anche alla luce delle novità legislative introdotte successivamente alla sua adozione.
Secondo i legali, infatti, l’assunto della Soprintendenza di Agrigento secondo il quale l’intervento di fedele ricostruzione dell’edificio con intelaiatura in c.a, risulterebbe in contrasto con l’art. 16 delle NTA del P.P.C.S., appare erroneo poiché tale previsione contempla gli interventi di “ristrutturazione urbanistica”, mentre alla luce delle sopravvenienze normative l’intervento in questione, quale “ristrutturazione edilizia”, deve trovare la sua disciplina nelle previsioni degli artt. 13, 14 e 15 che consentono espressamente la possibilità di sostituire le strutture portanti con miglioramento della statica complessiva dell’edificio “con le tecnologie più appropriate”.
In accoglimento delle tesi degli Avv.ti Rubino e Airo’, il TAR Palermo ha accolto la domanda cautelare volta alla sospensione dei provvedimenti impugnati, ritenendo che: <
Per effetto del pronunciamento del TAR Palermo la sig.ra T.E. non dovrà demolire le opere realizzate nell’attesa della definizione del giudizio nel merito.