Nel novembre 2004, tra il Comune di Butera e la società Sentiero per la vita srl, a cui è subentrata nel 2016 la società New Life srl, veniva stipulato un contratto a titolo oneroso avente ad oggetto la concessione in uso dell’immobile comunale sito in Contrada Sgricciolo/Spinello per l’erogazione di servizi socio/assistenziali e sanitari in favore di disabili e anziani in regime di Comunità Terapeutica Assistita (C.T.A.).
Tuttavia, l’immobile comunale necessitava di alcuni lavori di manutenzione straordinaria e pertanto le parti stabilivano che il contratto in questione della durata di sei anni tacitamente rinnovabili avrebbe avuto inizio solo a seguito del ricovero del primo paziente presso la struttura avvenuto soltanto il 1 luglio 2013.
Attualmente, l’iniziativa gestita in via esclusiva dalla società New Life srl presso l’immobile comunale è parte della rete di servizi erogata dall’Asp di Caltanissetta in favore di disabili psichici in fase post acuta.
Nel 2019, il Comune di Butera in persona del sindaco pro tempore Dott. Balbo Filippo – ritenendo il contratto in questione scaduto nel 2016 a distanza di soli tre anni dal ricovero del primo paziente – con il patrocinio degli Avv.ti Vitale Antonio Francesco e Vitale Giuseppe conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Gela la società New Life srl per ottenere il rilascio dell’immobile di contrada Sgricciolo/Spinello in relazione al quale la società affidataria corrisponde all’ente comunale un canone di Euro 40.000 annui circa.
La società New Life srl, con il patrocino degli Avv.ti Girolamo Rubino ed Alessio Costa si costituiva in giudizio, eccependo, tra l’altro, in via preliminare, il difetto di competenza del Tribunale di Gela in favore del collegio arbitrale. In particolare, gli Avv.ti Girolamo Rubino ed Alessio Costa evidenziavano che l’art. 8 del contratto stipulato nel 2004 prevedeva che “ogni controversia che potesse insorgere tra l’Amministrazione Comunale e la Società relativamente all’interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri” e che quindi la competenza a decidere la controversia fosse in capo al nominando collegio di arbitri.
Nel merito, inoltre, gli Avv.ti Girolamo Rubino ed Alessio Costa rilevavano la validità del contratto stipulato con il Comune di Butera, la cui efficacia e validità è iniziata a decorrere soltanto dall’1 luglio 2013 (giorno del primo ricovero del paziente) protraendosi per i successivi 6 anni fino all’1 luglio 2019, cui è seguito il primo rinnovo tacito per il successivo periodo dall’1 luglio 2019 all’1 luglio 2025.
Con sentenza 9 dicembre 2021, il Tribunale di Gela, accogliendo l’eccezione formulata in rito dagli Avv.ti Girolamo Rubino ed Alessio Costa, ha dichiarato la propria incompetenza per essere la controversia compromessa in arbitri in ragione della convenzione di arbitrato in essere tra il Comune di Butera e la New Life srl (subentrata a Sentiero per la Vita srl) e ha condannato il Comune di Butera al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 4.015,00
Per effetto della superiore pronuncia, la New Life srl potrà ancora continuare a detenere legittimamente l’immobile comunale in virtù del contratto di concessione stipulato con il Comune di Butera.