Ancora una sospensione per la stagione della caccia in Sicilia, già sospesa in occasione dell’avvio, dal 31 agosto al 7 settembre. Accogliendo i ricorsi di diverse associazioni, tra cui Wwf, Lav, Legambiente ed Enpa, i giudici amministrativi hanno bacchettato la Regione Siciliana perché ha ignorato che gli incendi estivi avessero già danneggiato le popolazioni di animali selvatici, esponendo a rischio la conservazione degli habitat naturali e la sopravvivenza di molte specie. E ciò nonostante l’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, avesse invitato la Regione a limitare la caccia per tali ragioni. Le associazioni ricorrenti esultano e commentano: “Con questa ulteriore vittoria giudiziaria è stata riaffermata la legalità e la prioritaria esigenza di tutela della biodiversità. La magistratura ha sonoramente bocciato i decreti ‘sparatutto’ dell’assessore all’Agricoltura, Antonio Scilla. Lui sapeva di approvare atti illegittimi e devastanti per la fauna, ma lo ha voluto fare ugualmente per concedere un regalo ai cacciatori più oltranzisti. Invece di agire nell’interesse di tutti, l’assessore preferisce assecondare tutte le richieste del mondo venatorio più estremista”. Il Tar, inoltre, ha dichiarato illegittima anche l’inclusione della tortora selvatica tra le specie cacciabili, in violazione dei pareri dell’Ispra e delle indicazioni della Commissione europea.
E gli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, che assistono l’Unaves, una delle associazioni di categoria dei cacciatori, parte del giudizio innanzi al Tar, precisano che il Tar ha sostanzialmente respinto tutte le richieste delle associazioni ambientaliste, accogliendo solo quelle relative alla limitazione del prelievo venatorio della Tortora Selvatica, alla limitazione del prelievo venatorio della specie Beccaccia dal primo al 10 gennaio 2022, ed alla preclusione dell’attività venatoria su terreni direttamente interessati da incendi. Per tutte le altre specie ed al di fuori dei terreni direttamente colpiti da incendi l’attività venatoria potrà proseguire nei termini già disciplinati dal calendario venatorio.