Nel corso del 2015 l’ARNAS Civico di Palermo, allora guidata dal Direttore Generale Giovanni Migliore, nell’ambito dei lavori di completamento dell’edificio noto come Nuovo Oncologico (padiglione destinato ad ospitare in un unico stabile svariati reparti destinati alla cura dei tumori), disponeva lo spostamento del reparto di medicina nucleare all’interno del seminterrato del nuovo edificio.
In particolare, si disponeva lo spostamento di una Gamma Camera, strumento indispensabile per l’attività diagnosi dei tumori nel campo della medicina nucleare,del valore di 352.000.00 euro.
Tuttavia, proprio a seguito del trasferimento della macchina l’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori falliva, con la conseguenza che i lavori non erano più ultimati.
Pertanto la Procura presso la Corte dei conti invitava a dedurre il dott. Migliore, allora direttore Generale, unitamente al direttore sanitario (dott.ssa Rosalia Muré), il direttore amministrativo (dott. Vincenzo Barone), nonché il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico.
Il dott. Migliore, difeso dagli avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, rappresentava che il fallimento dell’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori costituiva un evento imprevisto ed imprevedibile, con conseguente insussistenza di qualsiasi responsabilità a suo carico per l’evento occorso.
Anche gli altri invitati a dedurre rappresentavano le proprie considerazioni.
Tuttavia, la Procura non prendeva in considerazione tali difese e notificava un atto di citazione convenendo comunque in giudizio tutti i vertici dell’Azienda.
Si costituiva in giudizio il dott. Migliore, rappresentato dagli avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, rappresentando che l’azione erariale era prescritta, e che non poteva essere imputato ai dirigenti un evento imprevedibile come il fallimento della ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori.
Inoltre, gli avv.ti Rubino e Valenza rappresentavano che nel momento in cui si dispose lo spostamento delle attrezzature non vi era alcun elemento dal quale si potesse prevedere il successivo fallimento dell’impresa esecutrice dei lavori, e che se tale spostamento non fosse stato disposto vi sarebbero state comunque delle contestazioni a carico della Dirigenza, che pertanto aveva operato correttamente ed in assenza di alternative.
Si costituivano in giudizio anche i dott.ri Barone e Bono, difesi dall’avv. Giuseppe Ribaudo.
L’udienza si svolgeva in data 20 luglio 2021.
In data odierna è stata depositata la sentenza con cui la Corte dei conti ha assolto i dirigenti da ogni addebito, confermando che la mancata esecuzione dei lavori non è imputabile ai convenuti in quanto è dovuta al fallimento dell’impresa appaltatrice, che costituiva un evento imprevisto ed imprevedibile.
Inoltre, il Giudice contabile ha chiarito che nel momento in cui fu adottata la decisione di disporre il trasferimento delle attrezzature i dirigenti non avevano alcuna alternativa, in quanto si trattava di un atto dovuto ai fini del sollecito completamento dei lavori.