Nel luglio del 2000, a Lampedusa, il Comune ha rilasciato una concessione edilizia al signor S. F., per la costruzione di un immobile a piano terra e piano seminterrato su un terreno di sua proprietà.
Dopo oltre 14 anni, il Comune, su esposto della proprietaria del terreno confinante, ha annullato in autotutela la concessione edilizia rilasciata nel 2000, ritenendo che la stessa fosse stata rilasciata in violazione delle distanze dal confine previsto dallo strumento urbanistico ed ha ordinato la demolizione dell’immobile.
Il signor S F, ha presentato un ricorso al TAR Palermo che tuttavia, conclusa in senso negativo la fase cautelare, lo rigettava dichiarandolo inammissibile in accoglimento dell’eccezione della vicina di casa C.M. intervenuta nel giudizio.
A questo punto il sig. S.F. si rivolgeva agli avvocati Girolamo Rubino, Vincenzo Airo’ e Mario Fallica per promuovere appello e chiedere la sospensione della sentenza del TAR Palermo.
In particolare, il collegio difensivo guidato dall’Avv. Rubino, in grado di appello, ha ribadito l’ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio ed ha censurato l’illegittimità dell’operato del Comune di Lampedusa sia sotto il profilo della violazione di legge, avendo il Comune adottato il provvedimento di annullamento in contrasto con i principi che regolano il potere di autotutela, sia sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta e difetto di motivazione.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, ritenendo fondate le tesi formulate dagli avvocati del sig. S.F., in prima istanza ha accolto la domanda di sospensione della sentenza appellata e dell’ordine di demolizione.
In sede di merito, il CGA ha poi accolto l’appello ritenendo, tuttavia, al fine di non saltare un grado di giudizio, di rinviare gli atti nuovamente al TAR Palermo, il quale si era limitato ad una pronuncia di rito e non era mai entrato nel merito della vicenda.
Il TAR Palermo, superate le questioni sull’ammissibilità del ricorso, per effetto del pronunciamento del CGA, esaminando per la prima volta il ricorso nel merito lo ha respinto ritenendolo infondato.
A questo punto il sig. S.F. rivolgendosi nuovamente ai propri avvocati Rubino, Airo’ e Fallica ha proposto un nuovo appello innanzi al CGA ribadendo l’illegittimità e l’erroneità dell’operato del Comune di Lampedusa sotto diversi profili.
Il CGA, presieduto dal Presidente Rosanna De Nictolis e relatore della causa il Consigliere Antonio Caleca, nuovamente pronunciandosi in sede cautelare, ha accolto la domanda di sospensione della sentenza appellata, ritenendo Considerato che:<
Inoltre con il predetto pronunciamento il CGA ha ritenuto indispensabile chiedere al Comune di Lampedusa e Linosa ulteriori chiarimenti in ordine al proprio operato ed alla prassi amministrativa seguita per casi analoghi a quello per il quale è controversia.
Per effetto della predetta pronuncia resta ferma la sospensione dell’ordine di demolizione irrogato dal Comune di Lampedusa, in attesa dell’udienza di merito che porterà alla conclusione del lungo ed articolato contenzioso.