Con la sentenza emessa, nell’ottobre 2020, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana a conclusione di una complessa vicenda processuale che aveva visto contrapposti i fratelli Francesco Micalizzi e Giuseppe Micalizzi, assistiti dagli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, e il Comune di Sciacca, in relazione alla realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nella via Verona del comune saccense, l’Amministrazione comunale era stata condannata al risarcimento del danno subìto per il mancato rilascio della concessione edilizia per la realizzazione del suddetto impianto, oltre al pagamento delle spese legali .
Il Comune di Sciacca, tuttavia, non provvedeva a liquidare l’importo quantificato dal CGA a titolo di risarcimento né al pagamento delle spese di lite.
I fratelli Micalizzi si vedevano così costretti nuovamente a ricorrere dinanzi ai giudici amministrativi, sempre assistiti dall’Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, al fine di ottenere l’esecuzione della superiore sentenza e, dunque, il risarcimento del danno subìto e liquidato dal CGA, oltre al pagamento, in favore degli stessi, delle spese processuali del giudizio amministrativo.
Gli avv.ti Rubino e Impiduglia, inoltre, chiedevano, nell’ambito del medesimo giudizio, la nomina di un commissario ad acta nell’ipotesi della perdurante inerzia dell’amministrazione comunale nell’eseguire il giudicato.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in accoglimento del ricorso proposto dai fratelli Francesco e Giuseppe Micalizzi, ha condannato il Comune di Sciacca – oggi commissariato fino a maggio 2022, a seguito della mancata approvazione del bilancio 2019 – non costituito in giudizio, al pagamento dell’importo liquidato in sentenza a titolo di risarcimento del danno ed al pagamento delle spese processuali, entro il termine di novanta giorni.
Con lo stesso provvedimento, inoltre, il CGA ha nominato il Segretario Generale del Comune di Sciacca, quale Commissario ad acta, incaricato di intervenire, in via sostitutiva, nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione ad eseguire giudicato, nell’ulteriore termine di novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Comune.