Il Comune di Sutera presentava una proposta progettuale per la realizzazione di un impianto di compostaggio di prossimità presso e/da Sant’Elia, nell’ambito dell’Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali), per il sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici relativo all’Azione 6.1.1 “Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità” del PO FESR 2014-2020, pubblicato con D.D.G. del Dirigente Generale del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità
Senonchè l’Assessorato in questione dichiarava non ammissibile la proposta progettuale presentata dal Comune di Sutera quanto alla “ricevibilità formale”, in applicazione del paragrafo 4.4, punto a), lettera i), dell’avviso pubblico, per non avere prodotto, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, il “titolo di disponibilità” dell’area su cui insisterà l’impianto e per non avere firmato digitalmente il cronoprogramma trasmesso su DVD
Pertanto il Comune di Sutera in persona del sindaco dott. Giuseppe Grizzanti. proponeva ricorso innanzi al TAR Palermo, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, per l’annullamento-previa sospensionedel provvedimento di esclusione dal contributo.
In particolare l’avvocato Rubino ha censurato il provvedimento impugnato evidenziando comela dichiarazione resa da parte del legale rappresentante dell’Ente in merito alla disponibilità dell’area individuata per la realizzazione dell’impianto rappresentasse una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà effettuata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente ai sensi del D.P.R. 445/2000, da considerarsi equipollente alla documentazione attestante la disponibilità dell’area.
In ordine al secondo motivo di esclusione l’Avv. Rubino precisava che dall’esame del DVD – copia di quello trasmesso al Dipartimento resistente in occasione della presentazione della proposta progettuale in adesione al citato Avviso, in possesso del Comune di Sutera -, il cronoprogramma risultasse correttamente firmato digitalmente, siccome richiesto nell’Avviso medesimo.
Si è costituito in giudizio l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso.
Il TAR Sicilia-Palermo, Sezione Terza, Presidente Dott.ssa Quiligotti e relatore Cons. Valenti, condividendo le tesi difensive dell’Avvocato Rubino, ha dapprima accolto l’istanza cautelare propostadal Comune di Sutera, disponendo l’accontonamento delle sommeed infine, a conclusione del giudizio di merito, ha definitivamente annullato il provvedimento di esclusione e per l’effetto ha disposto l’ammissione in graduatoria dell’istanza presentata dal Comune.
Inoltre il Tar adito hacondannatol’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilitàal pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Sutera, liquidate in euro 1.700 oltre accessori di legge
Per effetto della superiore sentenza il Comune di Sutera sarà inserito nella graduatoria della domande ammissibili a finanziamento.