Con ricorso del 18 agosto 2020 le Associazioni Legambiente Sicilia, WWF Italia Onlus e LIPU hanno adito il TAR Sicilia – Palermo e impugnato il D.A. n. 80/GAB del 6 agosto 2020, con cui l’Assessorato Regionale per la Regione Siciliana all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, discostandosi parzialmente dalle indicazioni fornite da un parere reso dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ha approvato il calendario venatorio 2020/2021.
Difendendo la legittimità del calendario per la stagione venatoria 2020/2021, l’UN.A.VE.S. (Unione Associazioni Venatorie Siciliane) si è costituita in giudizio assistita dagli Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza del foro di Palermo.
Con Decreto n. 839/2020 il Presidente del TAR Sicilia, sede di Palermo ha respinto l’istanza cautelare monocratica proposta dalle Associazioni Ambientaliste, in considerazione della insindacabilità delle scelte tecnico – discrezionali afferenti alla regolazione dell’attività venatoria, nonché della natura consultiva e non vincolante del parere ISPRA.
Tuttavia, in occasione della successiva Camera di Consiglio del 24 settembre 2020 il Tar Sicilia – Palermo, Sezione II, con Ordinanza Cautelare n. 944/2020, pubblicata il 26 settembre 2020, ha sospeso l’efficacia del D.A. n. 80/GAB del 6 agosto 2020 e relativi allegati del decreto assessoriale, avente ad oggetto “Calendario Venatorio 2020/2021”, con il quale l’Assessore Regionale ha regolamentato i periodi e le specie dell’attività venatoria in Sicilia.
Per l’effetto, il Giudice amministrativo ha disposto un fermo del prelievo venatorio del Coniglio, della Pavoncella e del Moriglione, oltre che limitato i periodi di caccia per Beccaccia e Volpe.
Pertanto, l’UN.A.VE.S., ancora una volta assistita dagli Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, ha proposto appello cautelare innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa chiedendo l’annullamento e/o riforma della pronuncia cautelare resa dal TAR Sicilia.
In particolare, gli Avvocati Rubino e Valenza hanno messo in rilievo l’erroneità della pronuncia impugnata, contestando l’invasione della sfera di discrezionalità riservata all’Amministrazione, il difetto di istruttoria, l’illogicità, arbitrio e ingiustizia manifesti, l’assenza di un principio di prova e l’infondatezza del ricorso di primo grado.
Il 16 Dicembre si è svolta la Camera di Consiglio con partecipazione da remoto dei magistrati, ai sensi degli artt. 25 d.l. n. 137/2020 e 4 d.l. n. 28/2020.
Con Ordinanza Cautelare n. 816/2020 pubblicata in data 18 Dicembre il CGA ha accolto l’appello cautelare proposto dall’UN.A.VE.S. e ha riformato l’Ordinanza cautelare impugnata.
In particolare, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ritenuto meritevole di tutela la questione della caccia al coniglio selvatico, sollevata unicamente dall’Unione Associazioni Venatorie Siciliane, assistita dagli avv.ti Rubino e Valenza e omessa da tutte le altre associazioni.
Il Collegio, ricalcando la tesi proposta dagli Avvocati Rubino e Valenza, ha asserito che “il parere dell’I.S.P.R.A. non contemplava, alcuno specifico vincolo che dalla Regione possa dirsi immotivatamente inosservato”.
Pertanto, la decisione resa dal CGA segna un’importante svolta in merito all’attività venatoria in Sicilia, offrendo una nuova interpretazione del parere ISPRA e sancendo il riconoscimento di margine di discrezionalità in capo all’Amministrazione regionale.