Il TAR di Palermo ha sospeso il provvedimento con cui il Comune di Raffadali aveva destinato una propria cittadina con gravi disabilità psichiche in una “casa di riposo per anziani”.
In particolare il Giudice amministrativo in accoglimento della domanda cautelare proposta con ricorso presentato dagli avvocati Luigi Fazio Gelata e Salvatore Stabilito ha sospeso l’efficacia di una deliberazione di giunta comunale con cui il Comune a fronte di una richiesta della ricorrente di essere inserita in una Comunità Alloggio per disabili psichici ne ha invece disposto l’inserimento in un casa di riposto per anziani. La vicenda trae origine dalla preferenza espressa dalla cittadina disabile grave di essere inserita in una Comunità alloggio specialistica sita in Cattolica Eraclea. Sulla richiesta si era anche espresso con parere favorevole il Centro di Salute Mentale del DSM dell’Asp di Agrigento che accertava l’opportunità della scelta e la compatibilità della collocazione tenuto conto che le patologie cui è affetta la signora richiedono di cure specialistiche.
Tuttavia, il Comune di Raffadali, a cui spetta per legge il pagamento, ritenendo che la retta di ricovero per l’inserimento in una Comunità Alloggio per disabili psichici fosse troppo elevata per le casse comunali disponeva, pure in mancanza di un parere favorevole da parte dell’Asp di Agrigento, il collocamento della signora in una Casa di riposo per anziani.
Gli avvocati Salvatore Stabilito e Luigi Fazio Gelata, quindi, censuravano la deliberazione del Comune di Raffadali rilevando non solo l’assoluta mancanza del parere obbligatorio dell’Asp di Agrigento in merito alla possibilità di collocare la disabile in una casa di riposo per anziani invece rilasciato per l’inserimento in Comunità Alloggio per disabili, ma anche la violazione di legge e di circolari di diversi assessorati della Regione Siciliana che espressamente prevedono come i soggetti con disabilità psichica devono essere assistiti all’interno di Comunità Alloggio specialistiche che tra l’altro, essendo di piccole dimensioni (non potendo superare i dieci posti letto), assicurano un ambiente familiare idoneo all’assistenza, contrariamente alle case di riposo per anziani certamente più grandi e dispersive, seppur più economiche. In accoglimento della domanda cautelare, il TAR di Palermo ha chiarito che “nel bilanciamento dei contrapposti interessi, e avuto riguardo alla documentata patologia psichica da cui risulta affetta la ricorrente, appare prevalente quello della predetta a permanere nella comunità alloggio per disabili psichici, nella quale l’odierna istante si trova”. Per effetto della sospensione disposta dal TAR di Palermo la signora potrà permanere presso la Comunità Alloggio specialistica prescelta mentre il Comune di Raffadali dovrà pagare le spese della fase cautelare alle quali è stato pure condannato.