Essere giudicati inidonei dopo avere preso parte a una missione militare in Kosovo. Una donna M.G., arruolatasi nell’Esercito Italiano nel 2006 quale volontario in ferma prefissata annuale partecipando anche alle delicate missioni militari all’estero guidate dalla NATO in Kossovo e conseguendo elogi da parte dei superiori gerarchici, ha però vinto la propria “battaglia” al Tar del Lazio.
Al termine della ferma la giovane militare partecipava alla procedura concorsuale indetta dal Ministero della Difesa per l’arruolamento nell’Esercito Italiano quale volontario in ferma quadriennale, ma sorprendentemente veniva giudicata inidonea in ragione di un presunto deficit visivo. A questo punto M.G., con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, ha fatto un ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo contro il Ministero della Difesa avverso il provvedimento di inidoneità. Visto il lodevole servizio già prestato nell’Esercito e le certificazioni sanitarie prodotte dai legali ed attestanti l’insussistenza di alcun deficit visivo, il T.A.R. disponeva una verificazione, in contraddittorio tra le parti, incaricando la Clinica Oculistica del Policlinico Universitario di Palermo. A seguito degli accertamenti sanitari effettuati, veniva accertata l’erroneità di quanto sostenuto dalla Commissione per gli accertamenti sanitari dell’Esercito Italiano e, conseguentemente, che la ricorrente fosse in possesso dei requisiti di visus richiesti per l’arruolamento.
Veniva dunque accertata la fondatezza delle censure mosse dagli avvocati Rubino e Piazza in ordine al possesso dei requisiti di idoneità previsti per l’arruolamento nell’Esercito e l’erroneità del giudizio formulato dal Ministero della Difesa. Conseguentemente, il T.A.R. della Sicilia – Palermo, preso atto del positivo esito della verificazione effettuata presso la Clinica Oculistica del Policlinico di Palermo, accoglieva l’istanza cautelare proposta dai legali di M.G., che pertanto veniva arruolata, con riserva, nell’Esercito Italiano.
Infine, con sentenza resa in data 8 settembre 2020, il T.A.R. del Lazio, dove il giudizio veniva riassunto a seguito della proposizione del regolamento di competenza proposto dal Ministero della Difesa, ritenendo di poter aderire alle tesi difensive degli avv.ti Rubino e Piazza ed alle conclusioni rassegnate dal Policlinico di Palermo, ritenendole congruenti con la circostanza che la ricorrente fosse già stata arruolata nell’Esercito Italiano in ferma annuale nel 2006 – in quanto in possesso di un apparato visivo classificabile con il profilo 2VS -, ha accolto il ricorso proposto annullando il giudizio di inidoneità. Pertanto, M.G. potrà continuare a prestare servizio nell’Esercito Italiano e potrà proporre una ulteriore azione giudiziaria ai sensi della c.d. Legge Pinto per richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa della irragionevole durata del processo.