La vicenda processuale relativa all’Avviso 8, si arricchisce di un ulteriore tassello relativo, questa volta, alla mancata attuazione da parte dell’Assessorato della Formazione dei criteri dettati dai Giudici Amministrativi per la formulazione della graduatoria dei soggetti ammessi ai contributi per la formazione.
Come si ricorderà, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con sentenze nn. 879 e 880 del 02.10.2019, disponeva che l’Assessorato della Formazione riformulasse la graduatoria dell’Avviso 8, con riferimento ai criteri A1 e A2, in modo da garantire che gli enti con più esperienza non venissero “penalizzati” oltre modo.
La dichiarata illegittimità dei suddetti criteri – riguardanti il limite massimo di corsi da conteggiare (individuati nel numero di 15) e del numero di allievi (individuati nel numero di 180) – avrebbe dovuto, dunque, imporre all’Amministrazione regionale una riformulazione della graduatoria dell’Avviso 8.
Ciononostante, pur essendo decorso il termine di legge previsto per l’esecuzione delle suddette pronunce, l’Assessorato della Formazione Professionale, non ha dato alcun seguito all’ordine imposto dal Giudice Amministrativo di secondo grado.
Pertanto l’associazione Politea, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, e l’associazione E.A.P Fedarcom, difesa dall’avvocato Lucia Alfieri, proponevano separati ricorsi davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa, chiedendo al Giudice Amministrativo di secondo grado di ordinare all’Amministrazione regionale di eseguire la sentenza n. 879/19 (relativa al giudizio instaurato dall’Associazione E.A.P. Fedarcom) e la sentenza n. 880/2019 (relativa al giudizio instaurato dall’Associazione Politea), riformulando la graduatoria in questione attenendosi alle modalità ed ai criteri individuati dal medesimo CGA.
L’Amministrazione regionale, costituitasi in giudizio, con la propria memoria difensiva: a) sosteneva il carattere “elastico” dei criteri formulati precedentemente dal CGA; b) comunicava di aver nominato una commissione al dine di individuare formule alternative che risultassero ugualmente soddisfacenti del risultato voluto dal CGA; c) chiedeva, irritualmente, ulteriori e generici chiarimenti sull’attuazione del giudicato.
Gli avvocati Rubino (difensore della “Politea”) e Alfieri (difensore della “E.A.P. Fedarcom”), contrariamente, sostenevano l’inesistenza di alcun documento dal quale evincere l’avvio di un’attività di esecuzione della più volte citata sentenza del CGA, evidenziando, inoltre, che i criteri di rimodulazione della graduatoria comunicati in sede di memoria difensiva dall’Assessorato fossero tali da stravolgere le indicazioni del CGA e, per di più, idonei a consentire la riproposizione della vecchia graduatoria (stilata sulla scorta dei criteri A1 e A2, dichiarati successivamente illegittimi).
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, in accoglimento delle tesi degli Avvocati Rubino e Alfieri, ha accolto i due ricorsi, condannando l’Assessorato a dare integrale esecuzione alle sentenze n. 879/2019 e n. 880/2019, rese dal medesimo CGA, nel termine di sessanta giorni.
In particolare, il Giudice amministrativo ha rilevato l’insussistenza di qualsivoglia documento volto a dare esecuzione alla citata sentenza, evidenziando, inoltre, che le modalità con le quali l’Amministrazione vorrebbe provvedere non appaiono in linea con il dettato della sentenza da eseguire. Al contrario, il CGA ha affermato che le modalità di riformulazione sembrano volte a realizzare un obiettivo estraneo all’Avviso 8, ovvero la non penalizzazione degli enti privi di esperienza.
Con la medesima pronuncia, inoltre, il CGA ha nominato in entrambi i casi, per il caso di ulteriore inerzia da parte dell’Amministrazione, quale Commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione, condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite relative ad entrambi i giudizi.