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Il Tar riammette il Comune di Sutera nella graduatoria sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici

L’avvocato Girolamo Rubino
Come è noto il Comune di Sutera presentava una proposta progettuale per la realizzazione di un impianto di compostaggio di prossimità presso e/da Sant’Elia, nell’ambito dell’Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali), per il sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici relativo all’Azione 6.1.1 “Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità” del PO FESR 2014-2020, pubblicato con D.D.G. del Dirigente Generale del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità
Senonchè l’Assessorato in questione dichiarava non ammissibile la proposta progettuale presentata dal Comune di Sutera quanto alla “ricevibilità formale”, in applicazione del paragrafo 4.4, punto a), lettera i), dell’avviso pubblico, per non avere prodotto, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, il “titolo di disponibilità” dell’area su cui insisterà l’impianto e per non avere firmato digitalmente il cronoprogramma trasmesso su DVD 
Pertanto il Comune di Sutera in persona del sindaco dott. Giuseppe Grizzanti. proponeva ricorso innanzi al TAR Palermo, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, per l’annullamento-previa sospensione del provvedimento di esclusione dal contributo.
In particolare l’avvocato Rubino ha censurato il provvedimento impugnato evidenziando come la dichiarazione resa da parte del legale rappresentante dell’Ente in merito alla disponibilità dell’area individuata per la realizzazione dell’impianto rappresentasse una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà effettuata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente ai sensi del D.P.R. da considerarsi equipollente alla documentazione attestante la disponibilità dell’area.
In ordine al secondo motivo di esclusione l’Avv. Rubino precisava che dall’esame del DVD – copia di quello trasmesso al Dipartimento resistente in occasione della presentazione della proposta progettuale in adesione al citato Avviso, in possesso del Comune di Sutera -, il cronoprogramma risultasse correttamente firmato digitalmente, siccome richiesto nell’Avviso medesimo.
Si costituiva in giudizio l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso.
Il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Terza, condividendo le tesi difensive dell’Avvocato Rubino, accoglieva l’istanza cautelare proposta e per l’effetto, disponeva l’accantonamento delle somme destinabili al finanziamento in favore del Comune di Sutera, ordinando al resistente Assessorato di provvedere in tal senso.
Nel contempo il Tar adito , con ordine istruttorio richiedeva alla parti l’acquisizione di documentati chiarimenti sull’eventuale approvazione della graduatoria definitiva.
Ebbene poiché nelle more con Decreto n. 252 del 23 marzo 2020 era stata approvata la Graduatoria Definitiva dell’avviso in questione, il Comune di Sutera, sempre con il patrocinio dell’Avv. Rubino impugnava il predetto provvedimento con motivi aggiunti di ricorso chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
All’esito della nuova udienza camerale il Tar Palermo , condividendo le tesi difensive dell’Avvocato Rubino, accoglieva nuovamente l’istanza cautelare proposta dal Comune ricorrente, ritenendo in particolare che le censure dedotte presentassero consistenti profili di fondatezza, e per l’effetto ha disposto l’ammissione con riserva dell’istanza presentata dal Comune alla fase di valutazione della domanda, con onere per l’Assessorato resistente di riformulare la graduatoria delle operazioni ammesse in relazione all’esito della valutazione.
Inoltre il Tar Palermo ha fissato una nuova camera di consiglio al fine di verificare l’esito della valutazione del progetto confermando nelle more la misura interinale, già disposta con le precedenti ordinanze, dell’accantonamento delle somme destinabili al finanziamento in favore del Comune ricorrente, ordinando al resistente Assessorato di provvedere in tal senso.
Per effetto della superiore ordinanza il Comune di Sutera sarà inserito nella graduatoria della domande ammissibili a finanziamento.

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