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Il Tar salva il nuovo Impianto di Distribuzione carburanti di Viale Regione Siciliana a Palermo

L’avvocato Girolamo Rubino

La società GP a far data dal 15.06.2018 ha ottenuto una regolare concessione edilizia per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburante da ubicarsi nel Comune di Palermo zona Bonagia ( dir Trapani)
Nel corso dei lavori per la realizzazione del predetto impianto, alla società G.P veniva notificato un ricorso proposto innanzi al Tar Sicilia Palermo da parte della concorrente società F. che, assumendo di avere un interesse qualificato ad opporsi alla realizzazione dell’Impianto sul sito individuato dalla società GP , impugnava la concessione edilizia assumendone l’illegittimità sotto molteplici profili.
In particolare la società F . assumeva di avere titolo all’azione proposta, in forza di un mero patto di opzione all’acquisto di un appezzamento di terreno asseritamente limitrofo rispetto all’area interessata dal realizzando impianto da parte della società GP , e di essere pertanto anch’essa interessata alla realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nella medesima area.
E tuttavia al momento della proposizione del ricorso la società F dava esclusivamente atto di avere depositato presso gli uffici del SUAP una richiesta di permesso di costruire, nulla comprovando né in ordine all’avvenuto rilascio del ridetto permesso né, tanto meno, in ordine all’intervenuto acquisto del terreno solo opzionato in vista di un futuro ed eventuale acquisto.
Di fatto pertanto la società F. pur non avendo neanche acquisito i titoli che in ipotesi avrebbero potuto consentire la realizzazione dell’impianto sul sito indicato nel ricorso, ha tuttavia ugualmente impugnato il titolo edilizio rilasciato in favore della società GP chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione in forza di una presunta e del tutto astratta esigenza di tutela della sicurezza stradale nonché di un ipotetico e del tutto indimostrato pregiudizio che alla medesima società ricorrente sarebbe derivato nel caso in cui l’impianto della società GP fosse stato ultimato .
Con ulteriori ricorsi la società F ha poi continuato ad impugnare tutti gli atti afferenti il procedimento di rilascio della concessione edilizia in questione, talchè il ricorso notificato a far data da settembre 2019 veniva trattato per la fase cautelare solo all’udienza camerale del 21.04.2020
Si costituiva nel predetto giudizio la società G.P srl con il patrocinio dell’Avv. Lucia Alfieri dello studio legale Rubino eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso proposto dalla società F. per manifesta carenza di interesse in capo alla ricorrente stante l’evidente mancanza di titolo idoneo a legittimare la proposizione dell’azione giudiziaria
La ricorrente come detto non è titolare di alcuna attività in zona limitrofa e non ha ad oggi acquisito alcun titolo che astrattamente avrebbe potuto consentirle la proposizione del ricorso che, dunque, allo stato attuale era all’evidenza finalizzato esclusivamente a contrastare la libera concorrenza
Chiedeva pertanto il predetto legale la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata attesa l’evidente inammissibilità dello stesso
La terza sezione del Tar Sicilia Palermo condividendo la superiore eccezione, con sentenza depositata in data 18.05.2020 ha dichiarato il gravame proposto dalla società F inammissibile per carenza di interesse, condannando la societò ricorrente al pagamento delle spese giudiziarie
Segnatamente, secondo quanto ritenuto dal Tar Sicilia Palermo, la ricorrente avrebbe oggi un interesse del tutto astratto futuro ed eventuale poiché ancorato ad un’attività imprenditoriale ed economica in atto inesistente che non consente di ipotizzare l’incidenza su quote di mercato del tutto ipotetiche e sperate ed in nessun modo documentate o documentabili.
Per effetto di tale statuizione è fatto salvo un impianto – ormai peraltro interamente realizzato – che, oltre a garantire un pubblico servizio alla collettività nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale debitamente accertate dall’amministrazione comunale, concorre a creare nuova occupazione in una congiuntura economica di grave crisi oggi ancor più aggravata dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

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