Il signor G.N.(sono le iniziali del nome) proprietario di un fabbricato sito Lampedusa, contrada Cala Galera, realizzava, in assenza di titolo, delle opere accessorie e pertinenziali al suddetto fabbricato, rispetto alle quali il Comune di Lampedusa adottava una ordinanza di demolizione.
Pertanto il proprietario dell’immobile, volendo regolarizzare le suddette opere, presentava al Comune di Lampedusa una apposita istanza di sanatoria.
Senonché il Comune di Lampedusa decideva di irrogare a carico del sig. G.N. una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 20.000 in asserita applicazione dell’art. 31 comma 4 bis del dpr 380/01, norma che presuppone l’inottemperanza rispetto ad un ordine demolitorio.
Pertanto il sig. G.N, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino, impugnava il suddetto provvedimento con ricorso innanzi al TAR Sicilia Palermo, rilevandone l’illegittimità sotto diversi profili.
In particolare gli Avv.ti Rubino e Marino censuravano l’illegittimità del provvedimento impugnato che, facendo riferimento a violazioni edilizie commesse ed accertate ( nel 2001) ben prima della entrata in vigore della norma ( comma 4 bis dell’art. 31 del dpr 380/01 introdotta con il d.l. 133/2014, convertito in l. 164/2014) erroneamente applicata dall’amministrazione comunale , risulta essere in palese contrasto con i principi di legalità ed irretroattività della legge penale, espressamente estesi alla materia delle sanzioni amministrative.
Ebbene il Tar Sicilia Palermo, Sezione seconda, Presidente Dott. Cosimo di Paolo, Estensore Cons. Francesco Mulieri, condividendo le tesi degli Avvocati Rubino e Marino, ha accolto il ricorso del sig. G.N. ed ha annullato la sanzione pecuniaria irrogata a carico dello stesso , rilevando come la disposizione di nuova introduzione richiamata dal Comune di Lampedusa a sostegno della sanzione pecuniaria non potesse trovare applicazione alle fattispecie compiutamente configuratesi in data antecedente alla sua entrata in vigore (avvenuta il 12 settembre 2014, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 133 del 2014).
Per effetto di tale pronuncia il sig. G.N. non dovrà quindi pagare la sanzione pecuniaria irrogata a suo carico dal Comune di Lampedusa.