Martedì prossimo, 10 marzo, innanzi alla Corte Costituzionale si svolgerà l’udienza di discussione del giudizio di costituzionalità promosso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in relazione all’articolo 34 della Legge Regionale 9 maggio 1986, numero 22. Tale legge, nell’ipotesi di estinzione di un’Ipab, prevede che il personale dipendente sia assorbito dal Comune territorialmente competente. A fronte di ciò, numerosi Comuni siciliani hanno impugnato innanzi ai competenti organi della Giustizia Amministrativa i provvedimenti di estinzione delle Ipab presenti sul proprio territorio. In particolare, il giudizio di costituzionalità coinvolge i dipendenti dell’Ipab “Regina Elena” di Castellammare, rappresentati in giudizio dall’avvocato Girolamo Rubino, la Presidenza della Regione Siciliana rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato ed il Comune di Castellammare. In particolare, l’avvocato Rubino, presentando un’apposita memoria, ha censurato la non ammissibilità della questione di costituzionalità sollevata “stante – spiega Rubino – la sua evidente irrilevanza nel giudizio a quo, posto che la norma in commento viene sospettata di incostituzionalità in ragione dell’asserita incompatibilità con le norme in tema di finanza pubblica, mentre, come confermato dallo stesso Organo remittente, è stato invece dimostrato nel giudizio a quo che il Comune di Castellammare sia in possesso delle risorse finanziarie per accollarsi i costi di gestione derivanti dall’acquisizione del patrimonio e del personale della sopprimenda Ipab”. Inoltre l’avvocato Rubino ha rilevato anche l’infondatezza nel merito della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34 della Legge Regionale 9 maggio 1986. La Corte Costituzionale, presieduta dalla professoressa Marta Cartabia, dovrà dunque esprimersi sulla legittimità costituzionale della norma in esame con una pronuncia che avrà rilievo per gran parte delle Ipab Siciliane.