HomeCronacaTar Catania: "Capannone agricolo destinato ad attività commerciale sanabile con sanzione pecuniaria"

Tar Catania: “Capannone agricolo destinato ad attività commerciale sanabile con sanzione pecuniaria”

L’avvocato Girolamo Rubino
Il Tar Catania, in accoglimento delle tesi degli Avvocati Girolamo Rubino, Vincenzo Airo’ ed Alessio Costa ha affermato l’illegittimità dell’ordine di ripristino irrogato dal Comune di Pachino nei confronti della Società O. s.r.l. titolare di un capannone destinato ad attività commerciale, senza aver preventivamente valutato la possibilità di sanare le opere mediante il pagamento della sola sanzione pecuniaria.
Nel 2012, il Comune di Pachino aveva rilasciato in favore della Società O. s.r.l. un permesso di costruire con modifica della d’uso dell’immobile da agricola a commerciale.
Il titolo edilizio era poi stato autorizzato dagli uffici comunali nel 2016.
Dopo la realizzazione delle opere e la stipula di due contratti di locazione con i gestori di attività commerciali, tuttavia, il Comune aveva disposto l’annullamento del cambio di destinazione d’uso.
La Società aveva pertanto presentato ricorso innanzi al TAR Catania contestando l’operato del Comune.
La fase cautelare ed in primo grado venivano definiti in senso positivo per la Società che, in pendenza del giudizio, ha potuto onorare gli impegni contrattuali assunti con i titolari delle attività commerciali che hanno così potuto avvalersi legittimamente dei locali del capannone per l’esercizio delle proprie attività.
Dopo circa 3 anni dall’apertura delle due attività commerciali, il CGA, accogliendo l’appello del Comune di Pachino ha affermato la legittimità dell’annullamento del cambio di destinazione d’uso concesso in precedenza alla Società.
A questo punto, appreso l’esito del predetto giudizio, la Società titolare del capannone, con articolata nota ha invitato il Comune di Pachino ad avviare apposito procedimento amministrativo al fine di valutare l’esistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 38 TU edilizia, con riferimento alla possibilità di sanare l’intervento edilizio in questione o, in alternativa, applicare una sanzione pecuniaria, avente i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria.
Il Comune di Pachino, in riscontro alla richiesta della Società ha irrogato la sanzione ripristinatoria asserendo che, data la possibilità tecnica di eseguire la demolizione, questa fosse la naturale conseguenza dell’intervenuta abusività delle opere realizzate sulla scorta di un titolo ormai annullato.
Avverso l’ordine di demolizione la Società O. s.r.l., con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino, Vincenzo Airo’ e Alessio Costa ha presentato nuovamente ricorso innanzi al TAR Catania per chiederne l’annullamento previa la sospensione.
I difensori della Società, tra l’altro, hanno dedotto che ai sensi dell’art. 38 del T.U. Edilizia, a seguito dell’annullamento del permesso di costruire, il Comune ha la possibilità di irrogare, alla luce della posizione incolpevole del privato e degli investimenti effettuati nonché della posizione dei terzi coinvolti, la sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria.
Ed ancora i difensori della Società O. s.r.l. hanno sostenuto che nel caso di specie, l’irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, sia quella più idonea a soddisfare l’interesse pubblico; giacché oltre al ritorno economico per il Comune, attualmente in difficoltà finanziarie, verrebbero salvaguardati i numerosi posti di lavoro e l’indotto economico che ruotano intorno al capannone in questione.
Inoltre, hanno sostenuto i legali della Società, la definizione della vicenda mediante il pagamento della sanzione pecuniaria, scongiurerebbe un ulteriore contenzione di tipo risarcitorio che la Società O. s.r.l. si vedrebbe costretta ad intraprendere per la perdita dell’investimento realizzato confidando nella legittimità dei titoli che poi sono stati annullati.
In accoglimento delle tesi degli Avvocati Rubino, Airo’ e Costa, la Sezione I del TAR Catania, con ordinanza cautelare, ha affermato l’erroneità dell’operato del Comune “che si è limitato all’esame della possibilità “tecnica” di ripristino ma che, secondo condiviso orientamento giurisprudenziale formatosi sull’art. 38 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – indirizzo evocato dalla parte ricorrente … – occorre comunque valutare l’opportunità di ricorrere alla demolizione, dovendosi comparare l’interesse pubblico al recupero dello status quo ante con il rispetto delle posizioni giuridiche soggettive del privato incolpevole, che aveva confidato nell’esercizio legittimo del potere amministrativo, e che appare ragionevole l’opzione ermeneutica a mente della quale l’individuazione dei casi di impossibilità non può arrestarsi alla mera impossibilità (o grave difficoltà), tecnica, potendo anche trovare considerazione ragioni di equità o al limite di opportunità”.
Il TAR Catania, ha perciò ritenuto che “al sommario esame della fase cautelare, il ricorso presenta profili suscettibili di favorevole valutazione, e che, pertanto, l’istanza di sospensione può essere accolta ai fini del riesame della fattispecie da parte dell’Amministrazione resistente”.
Per effetto della predetta pronuncia il Comune di Pachino dovrà riesaminare la vicenda al fine di valutare, in relazione dei diversi interessi coinvolti, la possibilità di irrogare la più mite sanzione pecuniaria, così potendo salvaguardare la posizione dei privati e delle attività coinvolte.

Redazione
Redazionehttps://www.teleacras.it
redazione@teleacras.com
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments