La signora L.P, sono le iniziali del nome, di 45 anni, residente ad Agrigento San Leone, Via Eolo, aveva depositato presso il Comune di Agrigento una richiesta di autorizzazione per la realizzazione di una recinzione in ferro battuto, con annesso cancello, in un edificio sito in località San Leone, Via Eolo, allegando un progetto redatto dall’ingegnere L.P. Con provvedimento a firma dell’allora dirigente del Settore Pianificazione urbanistica e Gestione del Territorio ingegnere Sebastiano Di Francesco veniva comunicato il diniego dell’autorizzazione edilizia poichè il marciapiede su cui è prevista la realizzazione della recinzione è di proprietà comunale; in ordine a tale provvedimento era stato acquisito un parere legale a firma dell’Avvocato Rita Salvago, funzionario avvocato del Comune di Agrigento, secondo cui il privato, sebbene ancora intestatario catastale del bene, non può recintare il marciapiede o qualsiasi altro bene la cui proprietà sia stata acquistata dall’Ente. Ma la Signora L.P proponeva un ricorso davanti al TAR Sicilia per l’annullamento del provvedimento avente ad oggetto il diniego di autorizzazione edilizia di cui sopra, lamentando anche un asserito eccesso di potere per difetto di istruttoria e insufficiente e contraddittoria motivazione. Si è costituita in giudizio, con un atto di intervento “ad opponendum”, la Signora T.C.V, rappresentata e difesa dall’Avvocato Girolamo Rubino, proprietaria di un immobile sito in San Leone, Via Eolo, assumendo una lesione del pacifico godimento del proprio immobile, al fine di chiedere il rigetto del ricorso. In particolare l’Avvocato Rubino ha sostenuto, aderendo al parere reso dall’Ufficio Legale del Comune di Agrigento, che il marciapiede in questione sia stato acquisito dal Comune di Agrigento per usucapione ed in ogni caso che il marciapiede medesimo sia gravato da una servitù di uso pubblico; citando all’uopo giurisprudenza secondo cui “l’utilizzo da parte della collettività dei cittadini del camminamento… rende palese la sussistenza di una situazione di fatto corrispondente all’esercizio di una servitù di uso pubblico …”; ed altresì che la realizzazione della recinzione avrebbe determinato alla collettività l’impossibilità di potere transitare a piedi lungo il marciapiede. Il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Terza, Presidente e Relatore la Dr.ssa Maria Cristina Quiligotti, con recente sentenza ha respinto il ricorso proposto dalla Signora L.P, condividendo le tesi dell’Avvocato Rubino secondo cui, avuto riguardo all’utilizzazione dell’area in questione quale marciapiedi, deve ritenersi acquisita la servitù pubblica di passaggio, consistente nel mero fatto giuridico che il bene sia a disposizione del pubblico assoggettandolo all’uso correlativo al fine di soddisfare un’esigenza comune ai membri della collettività . Pertanto, per effetto della sentenza resa dal TAR Sicilia tra le parti, dovrà essere rimossa la recinzione in ferro battuto nelle more realizzata in Via Eolo a San Leone.