La Patrizio Costruzioni srl è proprietaria di un terreno ubicato all’interno del centro abitato di Porto Empedocle. La società nel 2013 presentava al Comune di Porto Empedocle una richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di un complesso edilizio composto da tre edifici di sei piani fuori terra destinati a civile abitazione, ad eccezione del piano terra adibito ad attività’ commerciale. Veniva ritualmente rilasciata una concessione edilizia sulla scorta del parere favorevole rilasciato dall’ufficio tecnico comunale, ma il provvedimento veniva impugnato dalla signora C.G, titolare di un’attività alberghiera ubicata in un immobile prospiciente il terreno in questione, lamentando asserite illegittimità. Il TAR Palermo, al fine di decidere il ricorso in questione, disponeva una consulenza tecnica d’ufficio sui fatti di causa, le cui risultanze facevano ritenere l’infondatezza di tutte le censure avanzate dalla signora C.G. Pertanto il TAR rigettava il ricorso, ritenendo la correttezza dell’operato dell’Amministrazione Comunale e delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento. Ma la signora C.G proponeva appello davanti al Cga per la riforma della sentenza del TAR. Anche nel giudizio di appello si costituiva la Patrizio Costruzioni srl, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’appello avversario . In vista dell’udienza di trattazione del giudizio di appello l’appellante ha notificato un atto di rinunzia all’appello. L’avvocato Rubino nell’interesse della Patrizio Costruzioni ha depositato un atto di accettazione della rinunzia chiedendo al contempo la condanna alle spese dell’appellante. Il Cga, condividendo l’istanza dell’avvocato Rubino, ha dichiarato estinto il giudizio di appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali, in ragione del principio di soccombenza virtuale. Pertanto la Patrizio Costruzioni potrà ultimare l’intervento edilizio previsto mentre la signora C.G dovrà pagare le spese processuali.