Il signor B.A, sono le iniziali del nome, di 26 anni, di Porto Empedocle, aveva partecipato al concorso bandito per il reclutamento nella Marina Militare di 1980 volontari in ferma prefissata. In particolare il giovane empedoclino presentava istanza di partecipazione per il peculiare settore d’impiego “Aereomobili” per il Corpo delle Capitanerie di Porto. Il giovane empedoclino si sottoponeva alle varie visite psico-attitudinali e mediche, ivi comprese quelle afferenti ai molteplici esami di laboratorio; successivamente il candidato si sottoponeva agli ulteriori accertamenti sanitari, e veniva giudicato non idoneo quale volontario in ferma prefissata componente “Aereomobili”. Ritenendo di avere subito una lesione dei propri diritti e/o interessi legittimi il candidato avanzava un’istanza di accesso agli atti al Ministero della Difesa, chiedendo il rilascio di copia degli esiti degli accertamenti sanitari, fisici e psichici espletati durante le visite presso le competenti commissioni; ma l’istanza non veniva riscontrata. A questo punto il giovane empedoclino ha proposto un ricorso giurisdizionale davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, contro il Ministero della Difesa, per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti avanzata, nonchè per l’emanazione di un ordine di esibizione degli atti richiesti. In particolare gli avvocati Rubino e Piazza hanno citato giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui il diritto di accesso consiste nel diritto ad essere informati degli atti e dei procedimenti che possono incidere sulla sfera giuridica del destinatario; citando, altresì, ulteriori precedenti giurisprudenziali del Tar del Lazio secondo cui in materia di accesso va attribuito al comportamento omissivo della Pubblica Amministrazione il valore tipico del silenzio-rifiuto, onde consentire all’interessato il rapido accesso alla tutela giurisdizionale. Il Tar Sicilia,Palermo, Sezione Prima, Presidente il Dr. Calogero Ferlisi, Relatore il Cons. Giovanni Tulumello, ritenendo fondate le censure formulate dagli avvocati Rubino e Piazza, ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità del silenzio formatosi sulla richiesta di accesso avanzata dal ricorrente, ordinando al Ministero della Difesa l’esibizione degli atti richiesti dal ricorrente, e condannando il ministero della Difesa anche al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in euro 2.500, oltre accessori. Pertanto, per effetto della sentenza resa dal TAR, il giovane empedoclino potrà valutare la correttezza degli accertamenti sanitari e psichici espletati dalle competenti commissioni mentre il Ministero della difesa pagherà le spese giudiziali.