HomeCronacaCorte d'Appello condanna il Comune di Canicattì

Corte d’Appello condanna il Comune di Canicattì

I signori P.A. e C.T, sono le iniziali dei nomi, proprietari di alcune aree edificabili nel territorio del Comune di Canicattì, sono stati destinatari di una procedura di esproprio posta in essere dal Comune di Canicattì e finalizzata alla realizzazione di un parcheggio pubblico. Con determinazione dirigenziale del 2009 è stata determinata l’indennità provvisoria di espropriazione, che non è stata accettata dai proprietari. Poi nel 2011 è stato comunicato ai proprietari l’avvenuto deposito della relazione di stima, che ha quantificato in euro 60 al metro quadrato il valore medio unitario dei terreni in questione. Ritenendo irrisoria tale stima, avuto riguardo all’effettivo valore commerciale dei terreni, i proprietari hanno adito la Corte di Appello di Palermo, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Armando Buttitta, affinchè procedesse alla rideterminazione dell’indennità definitiva di espropriazione. Si è costituito in giudizio il Comune di Canicattì, in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo il rigetto delle domande avanzate dagli attori, deducendo che l’indennità definitiva di espropriazione doveva ritenersi congrua ed adeguata. La Corte di Appello di Palermo, con apposita ordinanza, ha disposto l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare l’esatta estensione dei fondi espropriati ed il valore effettivo degli stessi. Il consulente tecnico d’ufficio è pervenuto ad una valutazione di euro 189,51/mq per le aree aventi destinazione c2, e ad un valore di euro 161,00/mq per le aree aventi destinazione c2, in considerazione del fatto che nelle zone c2 è realizzabile una minore cubatura. E quindi ha determinato l’indennità di espropriazione nell’importo complessivo di euro 281.115,10. In conclusione la Corte di Appello ha determinato in complessivi euro 281.115,10 l’indennità di espropriazione dovuta agli attori, ordinando al Comune di Canicattì di depositare le somme presso la Cassa Depositi e Prestiti, e condannando il Comune di Canicattì al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in euro 10.700, oltre accessori. Laddove il Comune di Canicattì non eseguirà la sentenza della Corte d’Appello di Palermo entro 120 giorni dalla data di notifica potrà essere avviato un giudizio di ottemperanza di giudicato con richiesta di nomina di un commissario ad acta che intervenga in via sostitutiva.

L’avvocato Girolamo Rubino

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