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Dal Tar no a sospensiva invocata da alcuni dipendenti dell’ex Consorzio di Bonifica 3 Ag

Il Legislatore regionale, al fine di adeguare i servizi di bonifica alle attuali esigenze dell’agricoltura, ha proceduto alla ridefinizione degli ambiti territoriali di operatività dei consorzi di bonifica, stabilendo che gli originari 11 consorzi di bonifica fossero accorpati in 2 soli consorzi, ossia il consorzio di bonifica Sicilia occidentale ed il consorzio di bonifica Sicilia orientale. Un gruppo di dipendenti dell’ex Consorzio di bonifica 3 di Agrigento aveva proposto un ricorso davanti al Tar Sicilia per la declaratoria di asserita nullità del decreto assessoriale di nomina del commissario straordinario del consorzio di Bonifica Sicilia occidentale, delle deliberazioni della Giunta regionale di governo di approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione del consorzio di bonifica della Sicilia occidentale, della deliberazione commissariale di nomina dei vice direttori generali del consorzio di bonifica Sicilia occidentale e di altri atti connessi. La difesa dei ricorrenti ipotizzava la nullità degli atti impugnati, tra l’altro, per asseriti difetti di pubblicazione. Si è costituito in giudizio il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale, in persona del Commissario straordinario, rappresentato e difeso dall’avvocato Girolamo Rubino, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione delle richieste cautelari avanzate dai ricorrenti. In particolare, per quanto concerne gli asseriti difetti di pubblicazione, l’avvocato Rubino ha richiamato giurisprudenza dello stesso Tar Sicilia secondo cui è non è configurabile la nullità degli atti amministrativi per l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione. Ed ancora, per quanto afferisce il “periculum in mora” invocato dai ricorrenti, con riferimento alla posizione dei ricorrenti, l’avvocato Rubino ha sottolineato che gli stessi mantengono il trattamento giuridico ed economico posseduto nei consorzi accorpati, donde l’assenza di qualsivoglia danno grave ed irreparabile incombente sui ricorrenti. Il Tar Sicilia, Palermo, Sezione prima, Presidente il dr. Calogero Ferlisi, Relatore il consigliere Sebastiano Zafarana, condividendo la tesi dell’avvocato Rubino circa l’assenza di un danno grave ed irreparabile incombente sui ricorrenti, ha respinto la richiesta cautelare dagli stessi avanzata. Pertanto rimangono invariati gli assetti amministrativi e burocratici dei consorzi di bonifica in Sicilia.

L’avvocato Girolamo Rubino

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