Con decreto rettorale del 2017, l’Università degli Studi di Palermo bandiva una procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con il regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche. Il dottor M.B, sono le iniziali del nome, di 35 anni, presentava ritualmente la propria domanda di partecipazione mediante pec. Una volta scaduto il termine di presentazione delle domande, si riuniva la Commissione Esaminatrice al fine di determinare i criteri di valutazione. Successivamente la Commissione effettuava l’esame analitico dei titoli prodotti dai due candidati; infine la Commissione procedeva allo svolgimento della prova orale per la lingua straniera, dichiarando vincitore il dottor V.P, di 50 anni, di Gangi. Alla luce anche di una situazione di incompatibilità di uno dei componenti della Commissione il dottor M.B proponeva un ricorso giurisdizionale davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, per l’annullamento, previa sospensione, del decreto rettorale di approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva di cui sopra, nonchè di altri atti prodromici e connessi. In particolare gli avvocati Rubino e Valenza hanno lamentato la violazione del principio della par condicio tra i candidati, secondo cui la predeterminazione dei criteri di valutazione costituisce lo strumento indispensabile per potere apprezzare il corretto esercizio del potere tecnico discrezionale della commissione esaminatrice, nonchè l’incompatibilità del Presidente della Commissione Esaminatrice,ed infine l’illogicità ed irragionevolezza dell’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione Esaminatrice. Si è costituito in giudizio il vincitore della procedura selettiva , Dr. V.P., rappresentato e difeso dall’Avvocato Salvatore Pensabene Lionti, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta di sospensiva. Il Tar Sicilia Palermo, Sezione Prima, ritenendo fondate le censure formulate dagli avvocati Rubino e Valenza, ha accolto la richiesta di sospensione dell’efficacia del decreto rettorale impugnato, fissando per la trattazione del merito del ricorso l’udienza del marzo 2019. In tale data pertanto il Tar deciderà se annullare, o meno, il decreto rettorale impugnato; nelle more del giudizio la nomina del vincitore della procedura selettiva resta sospesa, in esecuzione dell’ordinanza cautelare resa dal Tar.