Il signor F.P, sono le iniziali del nome, 27 anni, di Agrigento, era stato arrestato in data 28 dicembre 2017, in quanto asseritamente attuatore di condotte persecutorie verso l’ex compagna , consistite, secondo la tesi accusatoria, in telefonate, sms e appostamenti. Il GIP di Agrigento aveva convalidato l’arresto ed aveva accolto l’ulteriore richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ordinando l’immediata liberazione dell’indagato. Il Ministero della giustizia aveva conseguentemente sospeso l’agente dal servizio, concedendo un assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio per il periodo di sospensione. Ma l’agente, in servizio presso la casa reclusione di San Gimignano,in Toscana, ha proposto un ricorso giurisdizionale contro il Ministero della Giustizia davanti al TAR Toscana, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di sospensione dal servizio. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, sostenendo che la sospensione obbligatoria dal servizio è un atto dovuto da parte dell’Amministrazione in conseguenza di una misura cautelare restrittiva della libertà personale che impedisce la prestazione dell’attività lavorativa. Gli Avvocati Rubino e Piazza hanno replicato facendo presente che il GIP di Agrigento aveva dispoto la liberazione del ricorrente anche al fine di non incidere sulle necessità personali e lavorative dell’indagato; donde l’insussistenza dei presupposti per l’adozione della sospensione obbligatoria dal servizio. Il TAR Toscana, condividendo integralmente le tesi difensive degli avvocati Rubino e Piazza, ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, condannando il Ministero della Giustizia anche al pagamento delle spese giudiziali afferenti la fase cautelare. Pertanto, per effetto dell’ordinanza cautelare resa dal TAR Toscana, il ricorrente verrà prontamente riammesso in servizio, mentre il Ministero della giustizia pagherà le spese giudiziali.