Il dottor A D, sono le iniziali del nome, 43 anni, di Cammarata, assessore comunale in carica a Cammarata, è un lavoratore proveniente dai servizi formativi. La legislazione regionale vigente ha previsto l’istituzione di un elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi, da cui attingere per la realizzazione delle attività affidate al Dipartimento Lavoro. L’Assessore regionale della Famiglia ha previsto l’istituzione dell’elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi. In particolare la domanda di inserimento doveva essere indirizzata tramite posta elettronica certificata o per raccomandata a.r. Ed altro articolo del decreto istitutivo prevedeva che le istanze “dovranno pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2016; non farà fede il timbro postale”. L’Assessore comunale di Cammarata spediva il 29/9/2016 la domanda di inserimento ma il plico perveniva in data 4 ottobre 2016: pertanto veniva escluso dall’elenco in questione. A questo punto l’interessato decideva di proporre un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, contro l’assessorato regionale della Famiglia, per l’annullamento, previa sospensione, sia del provvedimento di esclusione, sia della clausola del bando laddove prevedeva che le domande di inserimento dovessero pervenire entro il 30/9/2016, e che non avrebbe fatto fede il timbro postale. In particolare gli Avvocati Rubino e Impiduglia hanno censurato i provvedimenti impugnati sotto il profilo della violazione del principio generale secondo cui nelle selezioni pubbliche in caso di spedizione con servizio postale fa fede il timbro postale di accettazione. E ciò citando precedenti giurisprudenziali favorevoli del Tar Lazio e del Tar Catania. Già in sede camerale il Tar Sicilia, Palermo, Sezione Terza, aveva ritenuto fondate le censure formulate dagli avvocati Rubino e Impiduglia, accogliendo la domanda cautelare di inserimento con riserva del ricorrente nell’elenco, e condannando la Regione Siciliana al pagamento delle spese giudiziali inerenti la fase cautelare. Da ultimo, esaminando il merito della controversia, il Tar Sicilia,Palermo, Sezione terza, ha annullato i provvedimenti impugnati, dichiarando sia l’illegittimità della clausola del bando impugnata, non sorretta da alcuna adeguata motivazione, sia l’illegittimità del provvedimento di esclusione. Pertanto, per effetto delle pronunzie rese dal Tar, l’assessore comunale di Cammarata sarà inserito nell’elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi, mentre la Regione Siciliana pagherà le spese giudiziali inerenti la fase cautelare.