Le Signore R.P. e G.V. sono proprietarie di un fabbricato ad un’elevazione fuori terra sito nel Comune di Grotte, ad Agrigento, in contrada Dammuso, che era stato realizzato dal precedente proprietario, del quale sono eredi, senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza dei beni culturali ed Ambientali di Agrigento, ancorchè conforme allo strumento urbanistico. Presentata istanza di concessione in sanatoria, la Soprintendenza esprimeva parere favorevole, subordinando,però, l’autorizzazione al mantenimento delle opere, considerate lievemente pregiudizievoli per il paesaggio, al pagamento di un’indennità risarcitoria. Successivamente la Soprintendenza provvedeva a quantificare il pregiudizio arrecato dalle opere al paesaggio tutelato e con altra nota ingiungeva il pagamento della somma dovuta. Assistite dall’Avvocato Girolamo Rubino le due signore grottesi proponevano un ricorso giurisdizionale lamentando, tra l’altro, l’intrasmissibilità agli eredi dell’obbligazione pecuniaria, essendo nelle more deceduto l’autore dell’abuso. Si costituiva in giudizio l’Assessorato regionale ai beni culturali ed Ambientali della Regione Siciliana-Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, sostenendo che la misura sanzionatoria svolge la funzione non di punire l’autore dell’illecito, ma di ripristinare l’ordine violato, attribuendo alla mano pubblica un ristoro per il danno inferto, compensativo anche dell’aumento del valore del bene su cui l’abuso è stato effettuato. L’Avvocato Rubino ha replicato , citando un precedente giurisprudenziale del TAR Veneto, secondo cui la sanzione pecuniaria assume all’evidenza una funzione deterrente e non assolve ad una funzione di ristoro per il danno inferto, in quanto prescinde dalla sussistenza di un danno ambientale. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana in sede giurisdizionale, Presidente il Dr. Carlo Deodato, Relatore il Cons. Giuseppe Barone, ritenendo fondate le censure formulate dall’Avvocato Rubino, ha accolto il ricorso, annullando le ingiunzioni di pagamento a titolo di indennità risarcitorie irrogate dalla Soprintendenza. Pertanto le eredi del Sig. A.V. nulla dovranno pagare alla Soprintendenza di Agrigento mentre quest’ultima dovrà procedere al rimborso del contributo unificato.