HomeCronacaKainite all'Italkali a Realmonte? No dal Cga

Kainite all’Italkali a Realmonte? No dal Cga

La società Italkali spa, titolare della concessione mineraria “Realmonte”, aveva predisposto un progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per l’estrazione di kainite la cui estensione interessava una vasta estensione del territorio del comune di Realmonte; la detta società presentava al Comune di Realmonte un’istanza di apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione. Già una prima volta il Comune di Realmonte, con apposita delibera consiliare del 2012, aveva statuito di non accogliere l’ubicazione del sito proposta dall’Italkali per la realizzazione dell’impianto. Successivamente la società aveva chiesto al Comune di inserire il perimetro della propria concessione mineraria nello strumento urbanistico; il Comune non provvedeva a riscontrare tale istanza e pertanto la società impugnava davanti al TAR il silenzio serbato dal Comune sull’istanza medesima. il Tar accoglieva il ricorso proposto dall’Italkali avverso il silenzio e sanciva l’obbligo per il Comune di adottare un provvedimento esplicito; e nuovamente nel 2015 il Comune rigettava la richiesta avanzata dall’Italkali,confermando la precedente volontà politica espressa nel 2012 con la quale era stata rigettata la proposta di variante finalizzata alla realizzazione del progetto. Avverso tale delibera la società proponeva un ricorso giurisdizionale davanti al Tar Sicilia, lamentandone l’asserita illegittimità sotto diversi profili; si costituiva in giudizio il Comune di Realmonte, in persona del Sindaco ing. Calogero Zicari, rappresentato e difeso dall’Avvocato Girolamo Rubino, per chiedere il rigetto del ricorso. Il Tar Sicilia, condividendo le tesi dell’Avv. Rubino, rigettava il ricorso. Ma la società Italkali proponeva appello davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la riforma della sentenza del Tar. Anche davanti al CGA si costituiva in giudizio il Comune di Realmonte, in persona del Sindaco ing. Calogero Zicari, sempre rappresentato e difeso dall’Avvocato Girolamo Rubino, per chiedere il rigetto dell’appello. In particolare l’Avvocato Rubino ha sottolineato che la richiesta aveva ad oggetto un impianto di produzione di sali potassici che prevedeva l’utilizzo dell’acqua marina per la lavorazione della kainite e il mare come recapito dei reflui della lavorazione; e che il detto impianto, per come previsto, risultava invasivo, in quanto causa di alterazioni biologiche di impatto su flora e fauna marina in considerazione del rapporto funzionale tra il ciclo produttivo e l’esigenza di scambio termico basato sull’utilizzo dell’acqua marina.Ed ancora l’Avvocato Rubino ha sostenuto che atteso che la perimetrazione richiesta avrebbe comportato l’assoggettamento di gran parte del territorio comunale a vincolo espropriativo si trattava di un scelta di pianificazione urbanistica di rilevante impatto politico rimessa alla competenza comunale. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ha respinto la tesi dell’Italkali secondo cui il Conune di Realmonte potesse vedere incisi i propri poteri pianificatori dal mero fatto dell’istituzione di un tavolo tecnico a iniziativa della Presidenza della Regione ; e, condividendo le tesi dell’Avvocato Rubino sugli effetti negativi dell’impianto sull’economia turistica ed agricola del territorio, ha respinto l’appello proposto dall’Italkali per la riforma della sentenza del Tar, che è stata pertanto pienamente confermata in senso favorevole alla tesi del Comune di Realmonte.

L’avvocato Girolamo Rubino

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