Nel 2016 l’Assessorato Regionale della Formazione ha approvato l’Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia – Programma Operativo della regione Siciliana – Fondo sociale europeo 2014-2020. Il Centro di Formazione “San Pancrazio”, che svolge attività formativa senza soluzione di continuità dal 1970, aveva presentato due domande, una per l’area professionale Turismo e sport – Servizi turistici, l’altra per l’area professionale Agro – alimentare – Produzioni Alimentari. Con apposita nota ritualmente comunicata il Dirigente Generale del Dipartimento competente comunicava all’Ente l'(asserita) irricevibilità delle domande poichè gli allegati risultavano “allegati con firma digitale avente certificato sospeso”. L’Ente contestava l’addebito evidenziando che la documentazione era stata correttamente firmata digitalmente, come risultante da due rapporti di verifica eseguiti dalla società Aruba. Ma, nonostante la fondatezza delle giustificazioni, l’Assessorato escludeva dalla graduatoria l’Ente di Formazione. Con ricorso giurisdizionale ampiamente articolato, patrocinato dagli Avvocati Girolamo Rubino e Antonio Catalioto, l’Ente di Formazione impugnava il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, asserendo l’illegittimità del provvedimento impugnato. In particolare gli Avvocati Rubino e Catalioto hanno depositato agli atti del giudizio una nota con la quale la Società Aruba attestava la piena validità del certificato relativo alla firma digitale apposta sulla documentazione presentata in sede di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per il finanziamento delle domande. Ed hanno sostenuto che, ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale, il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta, e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. Si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale della Formazione Professionale, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Presidente il dottor Carlo Deodato, relatore il consigliere Carlo Modica De Mohac, condividendo integralmente le tesi difensive degli avvocati Rubino e Catalioto, ritenendo fondate le censure formulate e sussistente un danno grave ed irreparabile incombente sull’ente ricorrente, ha accolto la richiesta cautelare di ammissione con riserva alla procedura controversa, condannando l’Assessorato anche al pagamento delle spese giudiziali inerenti la fase cautelare. Pertanto, per effetto del provvedimento cautelare reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, il Centro di Formazione “San Pancrazio” verrà ammesso con riserva in graduatoria, mentre l’Assessorato regionale della formazione professionale pagherà le spese giudiziali.