Il signor P A, sono le iniziali del nome, 59 anni, di Agrigento, proprietario di un immobile destinato a civile abitazione ad Agrigento, in via Pietro Nenni, aveva presentato un’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione a svolgere lavori per il risanamento conservativo di tale immobile, compresa la realizzazione di due box auto sottostanti. Il Comune di Agrigento autorizzava i lavori a condizione che non venissero realizzati i due box. Il proprietario dell’immobile proponeva pertanto un ricorso davanti al Tar Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, per l’annullamento, previa sospensione, dell’autorizzazione rilasciata “solo a condizione che non vengano realizzati due box auto”. Il Tar Sicilia Palermo, Sezione seconda, ritenendo fondate le censure accoglieva la richiesta cautelare avanzata dal ricorrente ordinando al Comune resistente il riesame del provvedimento impugnato. Il Comune di Agrigento provvedeva al riesame del provvedimento impugnato, confermando la determinazione di non autorizzare la realizzazione di due box auto. In particolare il Comune ha sostenuto che l’immobile è circoscritto da antiche mura in materiale tufaceo, che il parametro murario è prospiciente ad un marciapiede pubblico e l’eventuale accesso ai box auto ne pregiudicherebbe l’utilizzo. E che, infine, l’eventuale realizzazione dei box dovrebbe essere preceduta da uno studio della stabilità del pendio. Il privato a sua volta proponeva, sempre con il patrocinio degli avvocati Rubino e Impiduglia, motivi aggiunti di ricorso avverso il nuovo provvedimento nelle more emanato, lamentando l’eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, laddove il Comune sul muro avente presunto valore architettonico aveva consentito l’affissione di manifesti elettorali, ed a fronte di un ipotetico pregiudizio dell’utilizzo del marciapiede aveva autorizzato lo scarrozzo. E ciò citando copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Il Tar Sicilia Palermo, sezione Seconda, Presidente il dr. Cosimo Di Paola, relatore il dr. Giuseppe La Greca, ritenendo fondati i motivi aggiunti di ricorso formulati dagli avvocati Rubino e impiduglia, ha annullato il provvedimento impugnato, condannando il Comune di Agrigento anche al pagamento delle spese giudiziali. Pertanto, per effetto della sentenza resa dal Tar Sicilia, il privato intraprenderà i lavori di risanamento conservativo sull’immobile realizzando anche i due box, mentre il Comune di Agrigento pagherà le spese giudiziali.