La signora A T, sono le iniziali del nome, 40 anni, di Ravanusa, ostetrica in servizio alle dipendenze dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, inserita nei ruoli organici del Presidio ospedaliero “Salvatore Cimino” di Termini Imerese, aveva chiesto di fruire di un periodo di aspettativa senza assegni per espletare un incarico a tempo determinato presso l’Asp di Agrigento. In assenza di un provvedimento di diniego, l’ostetrica ravanusana ha iniziato a prestare servizio presso l’Asp di Agrigento. Successivamente l’Asp di Palermo ha invitato la dipendente a riprendere servizio presso l’unità di assegnazione, proponendo altresì l’instaurazione di un procedimento disciplinare. Nel corso dell’audizione disciplinare la dipendente si dichiarava disponibile a rientrare in servizio ma l’Ufficio procedimenti disciplinari decideva il licenziamento. La dipendente proponeva allora un ricorso davanti al Giudice del Lavoro, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Mario La Loggia, per l’annullamento del provvedimento di applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento e per la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro. Il Giudice del Lavoro adito, ritenendo fondate le tesi degli avvocati Rubino e La Loggia, aveva accolto il ricorso annullando il licenziamento intimato, ordinando alla datrice di lavoro di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e condannando l’azienda resistente a pagare alla ricorrente l’indennità risarcitoria e a rifondere alla ricorrente le spese giudiziali. Ma l’Azienda aveva proposto opposizione avverso la pronunzia favorevole all’ostetrica ravanusana. Anche nel giudizio di opposizione quest’ultima si è costituita in giudizio, sempre con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Mario La Loggia, per chiedere il rigetto dell’opposizione proposta dall’Asp. Gli Avvocati Rubino e La Loggia hanno sostenuto che l’assenza dal servizio era giustificata atteso che si era in presenza della fruizione di un diritto all’aspettativa non retribuita prevista dal contratto collettivo di lavoro vigente del comparto sanità, per svolgere un periodo di servizio con contratto a tempo determinato presso l’Asp di Agrigento, contestando la sussistenza dell’illecito disciplinare. Il Giudice del Lavoro adito, condividendo le tesi degli Avvocati Rubino e La Loggia, ritenendo il provvedimento oggetto di opposizione meritevole di conferma, ha rigettato l’opposizione proposta dall’Asp confermando il precedente provvedimento favorevole all’ostetrica ravanusana, e condannando l’Asp opponente al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in euro ottomila, oltre accessori. Pertanto, per effetto della sentenza resa dal Giudice del Lavoro, l’ostetrica ravanusana resterà definitivamente in servizio, essendo stato confermato l’annullamento del licenziamento, mentre l’Asp opponente pagherà le spese di giudizio.